21 Giugno 2022
Per effetto della riforma del processo civile del Ministro Cartabia, dal 22 giugno 2022 cambia anche il pignoramento presso terzi.
Entrano, infatti, in vigore le modifiche all’art. 543 c.p.c. che impongono al creditore di notificare al debitore e al terzo anche l’avviso dell’iscrizione a ruolo e di depositare poi l’atto notificato nel fascicolo dell’esecuzione entro l’udienza di comparizione come indicata nell’atto.
Ciò significa che debitore e terzo devono essere messi al corrente del numero di iscrizione della procedura, pena la non efficacia del pignoramento. Nel caso in cui il pignoramento sia eseguito nei confronti di più soggetti terzi esso sarà inefficace solo nei confronti di coloro ai quali non sia stato notificato o non risulti depositato nel fascicolo l’avviso di iscrizione a ruolo. Se, invece, la notifica viene omessa, debitore e terzo sono liberati dagli obblighi a loro carico derivanti dal pignoramento a partire dalla data dell’udienza che il creditore ha indicato nell’atto.
Infine, cambia anche il Foro competente nel caso in cui il debitore sia una P.A. Dal 22 giugno 2022, infatti, sarà introdotto l’art. 26 bis c.p.c. che al primo comma prevedrà che sarà competente per l’esecuzione forzata il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Cessa, in questo modo, la competenza del giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede nei casi in cui il debitore sia un P.A.
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