22 Giugno 2023
I PRINCIPI STABILITI DALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE CON LA SENTENZA N. 9479/2023 TROVANO APPLICAZIONE CONCRETA NELLE CORTI DI MERITO: IL CASO DELLA CIRCOLARE DEL TRIBUNALE DI MILANO.
La circolare del 19 maggio 2023 emessa dal Presidente della terza sezione civile del Tribunale di Milano traduce in indicazioni pratiche, rivolte agli ausiliari del giudice nelle procedure esecutive immobiliari, i principi di diritto contenuti nella sentenza n. 9479/2023 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite circa i poteri e doveri del giudice nelle diverse fasi del procedimento di recupero dei crediti che originano da ricorsi per decreto ingiuntivo. La finalità è quella di garantire una maggiore tutela al consumatore anche tramite la verifica d’ufficio della vessatorietà delle clausole contrattuali, nel solco tracciato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
Le decisioni della Corte di Giustizia UE
Lo scorso 17 maggio 2022, infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso quattro sentenze concernenti l’interpretazione della Direttiva 93/13 e dell’art. 19 del TUE alla luce dei singoli sistemi processuali degli Stati membri. La sentenza nelle cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C831/19, Banco di Desio e della Brianza è stata pronunciata a fronte di un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano.
La vicenda oggetto della sentenza n. 9479/2023 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
La sentenza della Cassazione n. 9479 del 2023 ha affrontato il caso di una consumatrice che aveva prestato una fideiussione in favore di una società ed a beneficio di una banca. Dopo che il debitore principale è risultato inadempiente, la banca ha avviato una procedura esecutiva nei confronti della garante sulla base di un decreto ingiuntivo, al quale la consumatrice non si è opposta. All’esito della procedura esecutiva, il giudice ha dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione del ricavato della vendita dell’immobile. La consumatrice ha proposto opposizione, ai sensi dell’art.617 c.p.c., adducendo la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da un giudice territorialmente incompetente, sulla base di una clausola del contratto di fideiussione illegittimamente derogatrice del foro del consumatore e, quindi, abusiva. L’opposizione è stata rigettata in quanto la consumatrice non si era precedentemente opposta al decreto ingiuntivo.
In Cassazione la consumatrice ha dedotto la violazione o l’errata interpretazione della Direttiva 93/13 e dell’art. 19 del TUE, con riferimento al principio di effettività della tutela del consumatore, rilevando che entra in contrasto con tale principio, l’impossibilità, a fonte di decreto ingiuntivo non opposto, di un secondo controllo d’ufficio sull’abusività delle clausole contrattuali, nella fase dell’esecuzione, e l’impossibilità di una successiva tutela, una volta decorso il termine per proporre opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo.
Nonostante la consumatrice abbia rinunciato al ricorso in Cassazione, prima della celebrazione della pubblica udienza, il pubblico ministero ha sollecitato la Corte ad enunciare alcuni principi di diritto nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 c.p.c. trattandosi di questione di particolare rilevanza. Le Sezioni Unite sono state, quindi, chiamate a fornire un’interpretazione della Direttiva 93/13/CEE e, in particolare, a chiarire in che modo le norme che tutelano il consumatore in caso di clausole abusive presenti in un contratto concluso con un professionista, devono essere applicate nel processo italiano e se si possa superare la limitazione rappresentata dal giudicato di un decreto ingiuntivo non opposto.
I principi enunciati dalla Cassazione
La Corte di Cassazione ha dato attuazione alla pronuncia della Corte di Giustizia dell’UE. Il principio di diritto formulato, molto analitico ed articolato, ha stabilito che il Giudice del procedimento monitorio è tenuto ad effettuare d’ufficio il controllo in ordine alla eventuale presenza di clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori. La Corte ha rilevato che il consumatore è in una posizione di svantaggio rispetto al professionista e può facilmente trovarsi a stipulare contratti con clausole abusive senza rendersene conto, non opponendosi al decreto ingiuntivo e perdendo così la possibilità di far valere i propri diritti.
Procedimento Monitorio
Il giudice deve tutelare il consumatore in tutte le fasi, fin dal procedimento monitorio, controllando l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore. Qualora accerti l’abusività di talune clausole, il giudice ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto od all’accoglimento parziale del ricorso.
Diversamente, qualora dal suddetto accertamento non emergessero profili di vessatorietà a carico del consumatore, il giudice pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., nel quale dovrà dare atto dell’accertamento effettuato, con l’avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore – consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto.
Processo esecutivo
Qualora, invece, il giudice del decreto ingiuntivo abbia omesso le verifiche sopra descritte in ordine alla vessatorietà delle clausole contrattuali, la relativa delibazione dovrà essere effettuata dal giudice dell’esecuzione con termine sino alla vendita od all’assegnazione del bene o del credito. Se tale controllo sortisse esito positivo il giudice informa le parti e avvisa il debitore che entro 40 giorni può proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare solo ed esclusivamente l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sul titolo esecutivo. Fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., il giudice dell’esecuzione non può procedere alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito.
Se, invece, il debitore propone opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., per far valere l’abusività delle clausole del contratto, il giudice la riqualifica in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimette la decisione al giudice di quest’ultima.
Qualora il debitore abbia proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice concede il termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva e non procede alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.
Fase di cognizione
Infine, il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., può sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale.
La circolare del Tribunale di Milano
La Circolare del Tribunale di Milano del 19 maggio 2023 fa propri i principi enunciati dalla Cassazione ed in relazione ai procedimenti di esecuzione immobiliare chiede ai Delegati alla Vendita di eseguire un’analisi preliminare che consideri i seguenti elementi nelle procedure da loro seguite:
- Verificare che il debitore sia una persona fisica;
- Accertarsi che il titolo esecutivo su cui si basa il credito del creditore procedente o di un creditore intervenuto sia un decreto ingiuntivo;
- Escludere i casi in cui l’immobile sia già stato aggiudicato o trasferito;
- Escludere i decreti ingiuntivi relativi alle spese condominiali;
- Depositare una nota nel fascicolo telematico con la dicitura “nota da porre in visione al g.e. – eventuali clausole abusive – asta fissata in data xx.xx.2023” o formula equivalente, specificando l’oggetto del decreto ingiuntivo (ad es. contratto di finanziamento, scoperto di conto corrente, ecc.).
Per le procedure in cui è già stata fissata l’asta è richiesto di effettuare la segnalazione senza indugio, evidenziando l’urgenza tramite “campanello” o comunque entro il 31 maggio 2023.
Per le procedure esecutive in cui la vendita non è ancora stata fissata, la segnalazione dovrà essere effettuata a partire dal 1° luglio 2023, prima dell’emanazione dell’avviso di vendita. Successivamente, il delegato dovrà attendere le istruzioni del giudice dell’esecuzione.
Comunicazione del custode nelle udienze
Nel caso di procedure in cui è stata fissata o rinviata l’udienza ex art. 569 cpc, il custode effettuerà la comunicazione nel rendiconto da depositare, ove possibile, sette giorni prima dell’udienza, acquisendo il certificato di residenza storico del debitore, il contratto da cui scaturisce il credito riconosciuto nel decreto ingiuntivo e la visura camerale storica della società garantita (se l’esecutato è fideiussore). Tali documenti saranno acquisiti dal creditore procedente.
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