4 Novembre 2022
Da quando decorre il termine per l’impugnazione dell’ordinanza che definisce il procedimento sommario di cognizione?
La risposta viene dalle Sezioni Unite. Con la recente sentenza n. 28975, pubblicata il 5 ottobre 2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a comporre il contrasto giurisprudenziale sorto in merito al momento di decorrenza del termine di trenta giorni per l’impugnazione dell’ordinanza che definisce il procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell’art. 702quater c.p.c.
Secondo un primo orientamento, sostenuto, tra le altre, dalla sentenza della Cassazione del 6 giugno 2018, n. 14478, il termine per proporre appello avverso l’ordinanza in esame, resa in udienza e inserita a verbale, decorre, pur se questa non sia stata comunicata o notificata, dalla data dell’udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a ‘comunicazione’ ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c.
Secondo un diverso indirizzo, recentemente condiviso dalla decisione della Suprema Corte del 18 maggio 2021, n. 13439, invece, la decorrenza del termine breve di impugnazione dell’ordinanza scatta dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza medesima, escludendo, per la parte costituita, che il dies a quo dell’impugnazione possa essere identificato con la data dell’udienza in cui essa sia stata resa mediante lettura ed inserimento a verbale: in quanto inapplicabile la diversa disciplina dell’art. 281sexies c.p.c.
L’organo nomofilattico della Corte di Cassazione, all’esito di un’articolata ed approfondita motivazione, si pone in continuità con l’ultimo orientamento citato, così risolvendo il contrasto precedentemente insorto e formulando il seguente principio di diritto: “IL TERMINE (di trenta giorni) di impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 702quater c.p.c. DECORRE, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, DALLA SUA COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE E NON DAL GIORNO IN CUI ESSA SIA STATA EVENTUALMENTE PRONUNCIATA E LETTA IN UDIENZA, secondo la previsione dell’art. 281sexies c.p.c. In mancanza delle suddette formalità, l’ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell’art. 327 c.p.c”.
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16 Settembre 2022
Le nuove tabelle milanesi di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale
In data 28 giugno 2022 l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha pubblicato le nuove “Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale – Edizione 2022”, finalizzate ad adeguare le versioni precedentemente approvate (l’ultima Tabella era stata licenziata il 10 marzo 2021) ai più recenti principi di diritto enunciati in materia dalla Corte di Cassazione.
Infatti, a partire dalla nota sentenza n. 10579/2021, cui ha fatto seguito la pronuncia n. 33005/2021 e da ultimo l’ordinanza n. 20292/2022, i giudici di legittimità hanno, ripetutamente, sostenuto che il danno da morte di un congiunto deve essere liquidato sulla base di una tabella basata su un sistema a punti, con lo scopo di rendere maggiormente prevedibili ed uniformi le quantificazioni giudiziali di tali tipologie di danno.
Secondo la Suprema Corte, ai fini di una corretta liquidazione del danno, oltre all’adozione di un sistema tabellare a punti, occorre l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, specificando i relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
In tal senso, la giurisprudenza stava progressivamente abbandonando l’applicazione della vecchia versione milanese delle tabelle di liquidazione del danno da perdita parentale, a favore di altri sistemi tabellari rispondenti alle caratteristiche descritte dalle predette pronunce della Suprema Corte (in particolare le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma).
Il suddetto orientamento non poteva, tuttavia, dirsi consolidato. Non mancavano, infatti, pronunce di merito ed anche della Corte di Cassazione (tra cui la sentenza 11719/2021), che perseveravano nell’adozione delle vecchie tabelle elaborate dall’Osservatorio milanese.
Le motivazioni addotte dalla giurisprudenza a favore dell’adozione delle precedenti Tabelle milanesi, prive di un sistema a punti e caratterizzate dall’indicazione di “finestre” di valori di riferimento assai ampie, riguardavano la necessità di assicurare l’opportuna discrezionalità ai giudicanti (asseritamente finalizzata a consentire una maggiore possibilità di concretizzare il risarcimento del danno, adeguandolo alle peculiarità del caso concreto), mentre, al contrario, l’adozione di una Tabella con sistema a punti (quali quelle romane) era volta a valorizzare il principio di certezza del diritto (finalizzato a rendere maggiormente prevedibili le decisioni giudiziali ed agevolare le trattative stragiudiziali di liquidazione dei danni).
L’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, con le nuove tabelle in commento, si è adeguato alle indicazioni della Corte di Legittimità, abbandonando l’ampio range di liquidazione previsto dalle precedenti versioni ed adottando un sistema di quantificazione del danno a punti che valorizza, oltre ai parametri esplicitati dalla Cassazione, anche la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius e la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, prevedendo un cap pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle.
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29 Luglio 2022
Il più grande disastro ambientale del Brasile sarà giudicato da un tribunale britannico
Passa la Class Action dei cittadini brasiliani contro la Holding UK.
Un tribunale UK giudicherà il peggior disastro ambientale del Brasile: il crollo della diga di Fundão (nota anche come diga di Mariana o diga Samarco). Si tratta di una prima importante vittoria per i 200.000 cittadini brasiliani che, non avendo avuto giustizia nelle corti del loro paese, chiedevano da anni di affrontare la holding dell’azienda anglo-australiana Bhp, titolare della diga, con un processo in Gran Bretagna. Lo ha deciso la Corte d’Appello britannica, annullando la decisione di un tribunale di grado inferiore che l’anno scorso aveva bocciato la richiesta di 5 miliardi di sterline (6 miliardi di dollari) contro il gigante minerario anglo-australiano BHP, in quanto non ritenuta di pertinenza dei tribunali inglesi – una dottrina nota come forum non conveniens – perché in questo caso la maggior parte delle persone, dei testimoni e degli esperti coinvolti risiedono in Brasile.
Il crollo della diga è avvenuto nel corso dell’alluvione del 2015 e ha provocato la morte di 19 persone e distrutto interi villaggi e fattorie, causando uno dei più grandi disastri ambientali della storia del Brasile. La diga che chiudeva un bacino di contenimento per gli scarti dell’industria mineraria è ceduta, riversando a valle 40 milioni di m3 di fanghi tossici che hanno avvelenato gli ecosistemi del Rio Doce, buona parte dello stato di Minas Gerais e il corso del fiume fino all’oceano Atlantico, complessivamente 400 miglia (640 chilometri) di corsi d’acqua.
La diga era di proprietà e gestita da Samarco Mineração SA, una società brasiliana di proprietà congiunta di Vale SA e BHP Billiton Brasil, parte di BHP Group PLC. Quest’ultima, al momento del crollo, aveva la sua sede centrale in Inghilterra.
“La stragrande maggioranza dei ricorrenti che hanno recuperato i danni ha ricevuto solo somme molto modeste in relazione ai danni morali per l’interruzione dell’approvvigionamento idrico”, si legge nella sentenza della Corte d’Appello britannica, la quale afferma che il risarcimento pagato in Brasile non fosse adeguato. La decisione riafferma la storica sentenza della Corte Suprema del Regno Unito del 2021 nella causa Okpabi e altri contro Royal Dutch Shell PLC secondo cui LE MULTINAZIONALI CON SEDE NEL REGNO UNITO POSSONO ESSERE RITENUTE RESPONSABILI DELLA CONDOTTA DELLE PROPRIE FILIALI ESTERE.
E’, quindi, un precedente dirompente che può rivelarsi assai utile per tutti i soggetti, anche italiani, che siano stati danneggiati da società appartenenti a un gruppo facente capo a una società UK: potranno invocare in loro favore il principio di cui sopra per intraprendere un giudizio in UK, avvantaggiandosi degli strumenti processuali disponibili in tale sistema giuridico – class action in primis – e della possibilità di rivalersi anche sul patrimonio della holding.
Il principio sancito impone alle multinazionali con holding UK di ripensare il proprio sistema di organizzazione di gruppo e di verificare l’effettivo rispetto dei criteri ESG da parte di ciascuna delle proprie controllate onde evitare serie ripercussioni sulla capo-gruppo.
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18 Marzo 2022
L’infarto durante un viaggio di lavoro è infortunio sul lavoro
L’infarto occorso ad un lavoratore durante un viaggio di lavoro è configurabile quale infortunio sul lavoro, in quanto collegato all’attività lavorativa e va pertanto indennizzato: lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza 22 febbraio 2022, n. 5814.
Nel caso di specie, si discuteva della morte di un lavoratore intervenuta a seguito di infarto del miocardio, durante un viaggio di lavoro all’estero, che aveva determinato un forte stress per il de cuius, acuito da talune traversie, fra le quali la cancellazione di un volo, una lunga attesa in aeroporto ed un pernottamento di fortuna prima di affrontare un interminabile viaggio in treno che, nelle rivendicazioni degli eredi, avrebbero causato il malore fatale.
Nello specifico, la Corte d’Appello dell’Aquila aveva respinto la domanda degli eredi del lavoratore, ritenendo la morte di quest’ultimo non eziologicamente collegata alla prestazione lavorativa, bensì causata dall’esposizione ad un rischio generico, cui possono trovarsi sottoposti tutti coloro che viaggiano in aereo ed escludendo dunque il configurarsi di un infortunio in itinere. Gli eredi hanno quindi proposto ricorso avverso tale decisione avanti alla Suprema Corte di Cassazione, che ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di merito per un nuovo esame della fattispecie.
La Cassazione ha, infatti, ritenuto errata la decisione dei giudici di secondo grado, precisando che l’art. 2, c. 3, del D.P.R. n. 1124/1965, estende la tutela assicurativa a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro ed esclude qualsiasi rilevanza all’entità del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l’infortunato sia addetto; tale norma tutela, infatti, il rischio generico (quello del percorso) cui soggiace qualsiasi persona che lavori, restando confinato il c.d. rischio elettivo a tutto ciò che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni personali, una situazione diversa da quella tipica legata al c.d. “percorso normale”. La Suprema Corte ha dunque ribadito che l’infarto configura infortunio sul lavoro quanto eziologicamente collegato ad un fattore lavorativo, precisando inoltre che il ruolo causale dell’attività lavorativa non può essere escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore che, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l’attività lavorativa e l’infortunio.
A ciò si aggiunga che, secondo la normativa sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nel caso di infarto del miocardio occorso durante un’attività lavorativa, anche lo stress psicologico e ambientale può integrare la causa violenta idonea a determinare la lesione mortale.
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3 Dicembre 2021
Caso plusvalenze: cosa rischiano la Juve e i suoi manager?
L’avvocato Chiara Mantelli di Lègister Avvocati , esperta in Diritto societario e commerciale, analizza le possibili conseguenze per la società e i suoi vertici.
Versione integrale dell’articolo.
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8 Novembre 2021
Operazione Cross-Border nel settore automotive
Il Partner Avv. Laurent Scarna ha assistito un gruppo multinazionale, leader nel settore “automotive”, nell’ambito del perfezionamento di una riorganizzazione di gruppo che ha coinvolto la partecipazione societaria detenuta in una delle controllate italiane. L’operazione, con profili transnazionali, ha interessato società stabilite in tre Paesi diversi.
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28 Ottobre 2021
E-commerce: l’UE argina l’elusione dell’IVA da parte dei venditori in dropshipping sulle importazioni extra UE
Se attendete una spedizione proveniente dall’area extraeuropea, niente panico: la concreta attuazione di quanto previsto dalla normativa europea dovrebbe comportare al massimo qualche rallentamento alle dogane.
Con il D.Lgs. n. 83 del 25.05.2021, in vigore dallo scorso 1° luglio, sono stati, infatti, recepiti gli artt. 2 e 3 della direttiva UE 2017/2455, con l’obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero.
Fra le innovazioni, la soppressione dell’istituto del “VAT de minimis”, cioè l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto e dalle dichiarazioni doganali per i beni importati da paesi extra Ue di valore inferiore a 22 euro.
In tal modo si è voluta contrastare la cattiva pratica con la quale beni di maggior valore venivano spediti con l’indicazione di un importo vile o con l’indicazione generica “gifts” o “sample parts”, approfittando, in tal modo, dell’esenzione dall’imposta.
La riforma riguarda principalmente i c.d. “venditori in dropshipping”, solitamente marketplace di grosse dimensioni, che, senza magazzino, si occupano di acquisire la vendita per lasciare la gestione della consegna ai propri fornitori.
Inoltre, per garantire l’efficacia della riforma, ai marketplace è stato attribuito il ruolo di sostituto d’imposta: sono quindi tenuti a comunicare alle autorità fiscali il volume delle vendite effettuate attraversato le proprie piattaforme, seppure concluse da fornitori terzi, e a pagare l’Iva corrispondente per conto di questi ultimi.
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22 Luglio 2021
Nuove norme UE sulla distribuzione
LA CRESCITA DELL’E-COMMERCE E DELLE PIATTAFORME ON-LINE RIMODELLA LE NORME UE SULLA DISTRIBUZIONE
La Commissione Europea ha presentato la bozza di modifica delle linee giuda sulle intese verticali tra imprese (tipicamente accordi di distribuzione) e il regolamento sulla “Block Exemption”, lanciando il 9.7 una consultazione pubblica che si concluderà il 17.9.
Muovendo dalla constatazione che le evoluzioni del mercato hanno trasformato il modo in cui operano gli enti commerciali, anche per effetto della crescita dell’e-commerce e delle piattaforme on-line, la Commissione Europea intende così offrire una normativa al passo con i tempi, armonizzata nei Paesi UE, più dettagliata con particolare riferimento alle restrizioni alle vendite e pubblicità on-line ed alle piattaforme ma al tempo stesso più semplificata e chiara al fine di ridurre i costi di implementazione per le piccole e medie imprese.
THE GROWTH OF E-COMMERCE AND ONLINE PLATFORMS RESHAPES THE EU RULES ON DISTRIBUTION
The European Commission published the draft with proposed changes to the Guidelines for Vertical Agreements between enterprises (typically distribution agreement) and to the Vertical Block Exemption Regulation, opening on 7.9 a public consultation which will end on 9.17. Having in mind that market developments have transformed the way businesses operate, as a result also of the growth of e-commerce and online platforms, the European Commission intends thereby to offer a set of rules up-to-date, harmonized in the EU Countries, more detailed with reference to online sales and advertising restrictions as well as platform economy but at the same time more simple and clear to reduce implementation costs for small and medium-size companies.
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15 Luglio 2021
Confindustria: nuove linee guida per la 231
Quasi a voler celebrare il ventennale dell’entrata in vigore del D. lgs. 231/01, Confindustria pubblica la seconda revisione delle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” (l’ultima risaliva al 2014). L’impianto generale è rimasto invariato, anche nella struttura, con i dovuti aggiornamenti giurisprudenziali e l’innesto di alcuni nuovi capitoli sul sistema integrato di gestione dei rischi (con particolare attenzione alla compliance fiscale) e sul whistle-blowing. Il tutto completato da un’appendice di case study più corposa di quella del 2014, con utili indicazioni per la redazione della parte speciale dei modelli.
All’interno dello studio legale Lègister il team dedicato alla compliance è coordinato dall’Avv. Giulio Rivera, attivo ad ampio raggio sui temi legati all’applicazione del D. lgs. 231/01.
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8 Luglio 2021
Locazioni: cosa prevede il Decreto Sostegni
Il conduttore che “abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto” ha diritto ad ottenere la rideterminazione del canone.
Lo prevede l’art. 6 novies L. 69/21 di conversione del D.L. 41/21 (Decreto Sostegni 1), che ha espressamente sancito che “Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione”.
La norma è in continuità con quanto ha affermato la Cassazione con la relazione n. 56 del 8.7.2020, in cui si invocava l’applicazione del principio di correttezza e buona fede per ristabilire l’equilibrio nel sinallagma contrattuale significativamente alterato dalla pandemia.
La legge non prevede criteri per definire la misura della rinegoziazione del canone. Un utile riferimento potrebbe essere il criterio seguito, nella recente Sent. del 18/5/21 del Trib. di Milano, che ha riconosciuto al conduttore il diritto a una riduzione pari al 50% del canone ritenendola «proporzionata alla sopravvenuta diminuzione del godimento» per analogia al disposto dell’art. 216 L. 77/20 relativo a palestre, piscine e impianti sportivi.
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1 Luglio 2021
German Desk: Italia – Germania, Austria, Svizzera
Nel 2020 la Germania è stato il primo partner commerciale per l’Italia, con 114,5 miliardi di euro di scambi commerciali, di cui 60,5 miliardi di importazioni e 54 miliardi di esportazioni.
Anche l’Austria ha fruttuosi rapporti commerciali con l’Italia: nel 2019 è stato il nostro secondo partner commerciale europeo, con importazioni di circa 10,4 miliardi di euro ed esportazioni di circa 9,7 miliardi.
Le aziende italiane che operano con i Paesi di lingua tedesca e le aziende tedesche, austriache e svizzere attive in Italia possono contare sul German Desk di Lègister, coordinato dall’avvocato di Vienna Patrizia Raja.
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2020 war Deutschland der wichtigste Handelspartner Italiens mit einem Handelsvolumen von 114,5 Mrd. Euro, davon 60,5 Mrd. Importe und 54 Mrd. Exporte.
Auch Österreich unterhält fruchtbare Handelsbeziehungen mit Italien: 2019 war es unser zweiter europäischer Handelspartner, mit Einfuhren von rund 10,4 Mrd. Euro und Ausfuhren von rund 9,7 Mrd. Euro.
Italienischen Unternehmen, die mit deutschsprachigen Ländern zusammenarbeiten, sowie deutschen, österreichischen und schweizen Unternehmen, die in Italien tätig sind, steht der German Desk von Lègister jederzeit zur Verfügung. Er wird von der wiener Rechtsanwältin Patrizia Raja geleitet.
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28 Giugno 2021
Lègister al fianco di Lanp Srl per il crowdfunding
Lègister Avvocati con l’avv. Chiara Mantelli ha prestato assistenza nell’ambito dell’operazione di equity crowdfunding di Lanp Srl, startup innovativa fondata da Ulisse Ltd, con DNA italiano, una composizione internazionale e sedi in Asia e in America Latina.
L’assistenza prestata dall’avvocato Chiara Mantelli ha avuto ad oggetto lo sviluppo dell’iniziativa e la strutturazione della relativa operazione dal punto di vista societario nonché la cura dei rapporti con gli investitori interessati a sottoscrivere gli Strumenti Finanziari Partecipativi.
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24 Giugno 2021
Festeggiamo un anno di attività: tanti auguri Lègister!
Giugno è un mese speciale per noi di Lègister perché ricorre il primo anniversario di attività del nostro studio.
È sorto nel giugno 2020, nel cuore di un anno difficile, che non ha però fatto venir meno la nostra determinazione ed entusiasmo verso il futuro.
Lègister è nato dal progetto di un gruppo di avvocati, provenienti da primari studi nazionali ed internazionali, con una visione comune della professione orientata a soddisfare il bisogno del cliente di un’assistenza personalizzata e competente.
Un ringraziamento speciale va a tutto il team e ai clienti che ci hanno permesso di raggiungere questo primo piccolo ma significativo traguardo.
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17 Giugno 2021
Polizze vita
Si segnala un’interessante decisione delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 11421/2021) in materia di polizze vita. Risolvendo un contrasto all’interno della Suprema Corte, la decisione stabilisce che, in caso di indicazione degli “eredi legittimi” quali beneficiari del contratto di assicurazione sulla vita, l’indennizzo dell’assicurazione è attribuito agli eredi legittimi del contraente per “teste” e non in base alle quote stabilite dalla successione legittima. Tra i beneficiari così identificati, non si costituisce una comunione ereditaria, ma ciascuno ha diritto alla sua porzione dell’indennizzo (determinato in base al numero degli eredi).
Ciò significa che l’eventuale testamento è ininfluente rispetto alle disposizioni del contratto di assicurazione, che costituisce il titolo dell’attribuzione agli eredi. Quindi, le norme sulla successione legittima servono solo per determinare la categoria dei beneficiari, ma non comportano l’applicazione delle relative disposizioni in termini di quote ereditarie.
Infine, la sentenza chiarisce anche gli effetti della premorienza di uno dei beneficiari come sopra individuati: la porzione dell’indennizzo è invece attribuita secondo le norme della successione legittima e quindi per quote e non per teste fra gli eredi legittimi del beneficiario premorto.
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24 Maggio 2021
Lo spoofing e la corresponsabilità della banca
È corresponsabile la banca che non adotta misure aggiuntive, oltre a quelle già utilizzate per la autenticazione, per assicurare un effettivo controllo dell’identità del soggetto che esegue l’operazione?
L’Avv. Cino Raffa Ugolini segnala un’interessante decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), emessa in data 5 maggio 2021, un procedimento in cui lo studio legale Lègister assisteva il cliente truffato in un caso di frode denominato “caller Id spoofing”. Questa pronuncia sembra discostarsi per alcuni aspetti dalla prevalente giurisprudenza del suddetto organismo in casi simili, mettendo in evidenza i specifici obblighi di prevenzione e controllo in capo alla banca.
Il contributo del’Avv. Cino Raffa Ugolini è stato pubblicato da N&T Plus Diritto – Il Sole 24 Ore
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20 Maggio 2021
Obbligo di versare i contributi sull’identità sostitutiva del preavviso
L’obbligo di versare i contributi sull’identità sostitutiva del preavviso permane anche se datore e lavoratore decidono di convertire il licenziamento in una risoluzione consensuale.
Con la sentenza n. 12932 del 13.05.2021 la Corte di Cassazione ha statuito che nell’ipotesi in cui il lavoratore licenziato rinunci, in esito ad un accordo transattivo con il datore di lavoro, all’indennità sostitutiva del preavviso, tale rinuncia non ha alcun effetto sull’obbligazione contributiva previdenziale, che dovrà pertanto essere comunque assolta. È stato, infatti, chiarito che “è nel momento stesso in cui il licenziamento acquista efficacia che sorge il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso e la conseguente obbligazione contributiva su tale indennità”, a prescindere dal fatto che detta indennità venga successivamente rinunciata dal lavoratore. “Con l’intimazione del licenziamento l’indennità sostitutiva del preavviso viene attratta, per il suo intrinseco valore retributivo, nel rapporto assicurativo, autonomo e distinto, completamente insensibile all’effettiva erogazione”; una siffatta rinuncia, pertanto, “non potrà avere alcun effetto sull’obbligazione pubblicistica, perché il negozio abdicativo proviene da soggetto (il lavoratore) diverso dal titolare (INPS)”.
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13 Maggio 2021
Quando può dirsi conosciuta l’esistenza di sopravvenienze passive?
In una recente sentenza, emessa all’esito di un giudizio che ha visto coinvolta anche una parte assistita dal nostro Studio, il Tribunale di Milano ha chiarito che il fatto stesso della sussistenza di sopravvenienze passive “NON può ritenersi noto solo a seguito della FORMALE APPROVAZIONE DEL BILANCIO NELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI ma, BENSÌ, CONOSCIUTO QUANTOMENO GIÀ DAL MOMENTO NEL QUALE LA BOZZA DEL BILANCIO È STATA REDATTA, soprattutto in un contesto di gruppo ove deve assumersi che l’organo amministrativo della controllata operi in stretto collegamento con i vertici gestori della controllante”. Ricostruendo il dies a quo alla luce di questo principio, il Tribunale ha sancito l’intervenuta decadenza dal diritto di essere indennizzato dell’acquirente di una partecipazione societaria per aver formulato la denuncia del fatto originatore dell’indennizzo oltre il termine decadenziale di 30 giorni che era stato fatto contrattualmente decorrere dal momento della “conoscenza” dello stesso. Questa pronuncia offre interessanti spunti di riflessione anche sulla rilevanza dei flussi informativi all’interno dei gruppi di società.
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7 Maggio 2021
The EU proposal for the first ever legal framework on Artificial Intelligence
The European Commission published on 21.04.2021 the “Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence” (“Artificial Intelligence Act”).
The focus of the European Commission on the matter of AI is on EXCELLENCE and TRUST and the proposal aims at boosting research and industrial capacity while ensuring fundamental rights.
The Artificial Intelligence Act follows the “White Paper on AI” published on 19.02.2020, which sets out policy options on how to achieve the twin objectives of promoting the uptake of AI and addressing the risks associated with improper uses of such technology.
This proposal aims at implementing the second objective for the development of an ecosystem of trust by proposing a legal framework for trustworthy AI.
The goal of the proposal, based on EU values and fundamental rights, is to give all users the confidence to embrace AI-based solutions, while encouraging businesses to develop them.
This effort also responds to explicit requests from the European Parliament and the European Council, which have called for legislative action to ensure a well-functioning internal market for artificial intelligence systems.
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29 Aprile 2021
D. Lgs. 231/2001: la Cassazione chiarisce che anche una trasgressione isolata può essere rilevante
Pronunciandosi in merito ad una vicenda di infortunio sul lavoro (nella specie, un trasporto di colonne metalliche avvenuto utilizzando un carrello elevatore anziché il carroponte in quel frangente in collaudo), la Cassazione penale – nella recente sentenza n. 12149 del 24 marzo 2021 – offre interessanti precisazioni sul tema dei due parametri di imputazione oggettiva della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, ossia l’interesse e il vantaggio per l’ente.
In particolare, in considerazione della fattispecie – non connotata da alcuna sistematicità delle violazioni – la Cassazione afferma che “l’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell’ente” e che “tale interesse può sussistere anche in relazione ad una trasgressione isolata, allorché altre evidenze fattuali dimostrino tale collegamento finalistico”. Nel caso in esame, tale interesse è stato rinvenuto nel risparmio dei costi di noleggio dell’attrezzatura necessaria per la messa in sicurezza dell’operazione.
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22 Aprile 2021
Una società non può pretendere danni d’immagine solo per la fama mondiale del proprio marchio
Lo ha recentemente confermato la Cassazione che con la sentenza n. 7384/2021 ha respinto il ricorso incidentale della Ferrari con la domanda di 260mila euro di danni verso il proprio distributore libanese. Nella prospettazione della casa italiana, infatti, la procedura di insolvenza di quest’ultimo non solo avrebbe legittimato la prima a recedere dal contratto di distribuzione in essere ma avrebbe altresì danneggiato la sua reputazione commerciale.
La legittimità del recesso è stata confermata dalla Corte di Appello e dalla Cassazione mentre entrambe le Corti hanno respinto la domanda di risarcimento per danno all’immagine, mancando la prova concreta della effettiva lesione alla reputazione commerciale. È stato evidenziato che la fama mondiale del marchio non è di per sé sufficiente a provare, anche per presunzioni, che l’evento di danno si sia verificato.
Anche un’azienda nota in tutto il mondo deve, quindi, fornire prova della sussistenza e dell’entità materiale di un danno concreto alla propria immagine causato dalla condotta di un’altra parte, non potendosi assumersi la sussistenza di tale danno in re ipsa.
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