13 Dicembre 2022
In una recente sentenza n. 28398 del 29/09/2022 la Corte di Cassazione ha affermato che la registrazione di una conversazione tra colleghi all’insaputa dei presenti, entro determinati limiti e condizioni, può costituire fonte di prova, legittimamente utilizzabile in giudizio.
Infatti, il diritto alla riservatezza delle conversazioni e al consenso al trattamento di dati personali deve essere bilanciato con il diritto di difesa del lavoratore che lo legittima a raccogliere fonti di prova in vista di un futuro giudizio.
Nel caso di specie, la sentenza della Corte d’Appello impugnata aveva ritenuto inammissibile l’utilizzo in giudizio della registrazione di conversazioni intercorse tra colleghi che, in ipotesi, avrebbero dimostrato l’intento ritorsivo del licenziamento successivamente deciso dall’azienda. Secondo la Corte d’Appello le registrazioni erano “abusive, illegittimamente captate e registrate” e quindi non idonee a costituire fonte di prova nel giudizio civile.
Al contrario, nel valutare se la condotta di registrazione di conversazioni tra un dipendente e i suoi colleghi, all’insaputa degli stessi, possa integrare una violazione del diritto alla riservatezza, la Cassazione, ha evidenziato come la disciplina contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali consenta di prescindere dal consenso dell’interessato quando il trattamento dei dati sia necessario per esercitare il proprio diritto di difesa in giudizio. Sempre a condizione che:
– i dati siano trattati esclusivamente per tale fine e solo per il periodo necessario al suo perseguimento;
– colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dalla riproduzione (sempre che tali eccezioni siano tempestive e circostanziate);
– almeno uno dei soggetti tra cui si svolge la conversazione sia parte in causa.
La decisione in commento evidenzia, ancora una volta, come tra diritti fondamentali che entrano in conflitto tra loro (nel caso di specie diritto alla riservatezza e diritto di difesa) non sia possibile individuare in astratto e a priori una scala di valori e priorità, ma occorra, di volta in volta –sulla base della fattispecie concreta – effettuare un attento contemperamento, volto a delineare i rispettivi limiti applicativi, al fine di bilanciare le diverse esigenze di tutela.
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