23 Gennaio 2024
Il Tribunale di Padova, con una decisione datata 12 ottobre 2023, ha affrontato il tema dell’applicabilità delle misure protettive al concordato semplificato. Il giudice – all’esito di un articolato iter motivazionale – ha riconosciuto l’applicabilità delle misure e le ha concesse all’imprenditore che ne aveva fatto richiesta per un periodo di quattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del relativo ricorso.
Secondo il Tribunale di Padova la cessazione degli effetti delle misure protettive disposte durante la composizione negoziata della crisi, come previsto dall’art. 18 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCI) non implica che tali misure siano vincolate esclusivamente a questa fase. L’imprenditore può richiederle nuovamente attraverso la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, che comprende anche il concordato semplificato. La possibilità di reiterare questa domanda rappresenta un’ulteriore e importante freccia all’arco dell’imprenditore in crisi e un supporto concreto verso l’auspicato superamento di quest’ultima, visto l’ampio spettro coperto da tali misure che, come noto, include la sospensione di azioni esecutive nei confronti del soggetto in crisi.
Dibattito giurisprudenziale sull’applicabilità delle misure protettive al concordato semplificato
In merito all’applicabilità delle misure protettive ex artt. 54 e 55 CCII al concordato semplificato si sono formati orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Una prima tesi, minoritaria, esclude l’applicabilità delle misure protettive al concordato semplificato, in ragione della mancanza di un’esplicita previsione normativa che riconosca tale diritto all’imprenditore istante. Invero il concordato semplificato non è richiamato dall’art. 54 comma 1 CCII, e viceversa, l’art. 25 sexies CCII non richiama gli artt. 54 e 55 CCII, dando luogo ad una lacuna normativa che non può essere colmata analogicamente, data la peculiarità del concordato semplificato, la cui disciplina, peraltro, sarebbe incompatibile con la funzione delle misure protettive (in tal senso si esprimono le pronunce del Tribunale di Torino del 25 novembre 2022 e del Tribunale di Avellino del 23 marzo 2023,).
Un secondo orientamento, maggioritario in giurisprudenza, ritiene invece che le misure protettive siano applicabili al concordato semplificato. Infatti, nonostante manchi un’espressa previsione di legge, il concordato semplificato può essere ricondotto alla nozione di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ai quali sono applicabili le misure degli artt. 54 e 55 CCII (nei termini che precedono si sono pronunciati il Tribunale di Milano del 16 settembre 2022, Tribunale di Roma del 21 luglio 2022, Tribunale di Bergamo del 12 gennaio 2022 ed il Tribunale di Lagonegro del 2 febbraio 2023).
La mancata menzione degli artt. 54 e 55 CCII nell’art. 25 sexies CCII non esclude, quindi, l’applicazione delle misure protettive al concordato semplificato. L’art. 25 sexies CCII, infatti, richiama espressamente altri articoli, stabilendo che gli effetti di tali norme si producano con la pubblicazione del ricorso. La cessazione degli effetti delle misure protettive durante la composizione negoziata della crisi non impedisce la loro riproposizione attraverso una specifica domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, conformemente all’art. 54 comma 2 CCII.
Dal punto di vista sostanziale, non si ravvisa, secondo il Tribunale di Padova, un’incompatibilità tra le misure protettive e la disciplina del concordato semplificato. Quest’ultimo, infatti, non prevede trattative da tutelare attraverso le misure protettive, mentre oggetto di tutela sarebbe soltanto il buon esito dello strumento di regolazione, salvaguardato dalle misure cautelari. La definizione delle misure protettive previste dall’art. 2 lett. p CCII è molto ampia e comprende le azioni finalizzate al buon esito di qualsiasi iniziativa meritevole di tutela, incluso il concordato semplificato.
Procedimento per la richiesta delle misure protettive nel concordato semplificato
L’imprenditore può avviare la composizione negoziata della crisi, richiedendo l’adozione di misure protettive ai sensi degli articoli 18 e 19 del CCII. Al termine dell’incarico, l’esperto comunica la propria relazione al giudice, il quale dispone la cessazione degli effetti delle misure concesse nella composizione negoziata della crisi. Nel caso in cui, all’esito delle trattative, la soluzione individuata sia il concordato semplificato (art. 23 comma 2, lett. c, CCII), l’imprenditore può richiedere, ai sensi dell’art. 40 CCII, l’accesso a questo strumento di regolazione della crisi mediante ricorso con cui si chiede l’omologazione della proposta secondo l’art. 25 sexies comma 2 CCII, immediatamente produttivo degli effetti di cui agli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII. La domanda di accesso (art. 40 CCII) in forma di ricorso potrà contenere anche la domanda delle misure protettive previste dagli artt. 54 e 55 CCII che acquisteranno efficacia dal momento della pubblicazione del ricorso, ma per l’effetto della domanda (pubblicata).
Il caso concreto
Sulla base delle considerazioni che precedono, il Tribunale di Padova ha concesso le misure di protezione all’imprenditore per quattro mesi, nel corso dei quali i creditori fino ad allora procedenti in via esecutiva, e tutti gli altri eventuali ulteriori creditori, non possono acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa, né possono levare protesti.
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