17 Giugno 2021
Si segnala un’interessante decisione delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 11421/2021) in materia di polizze vita. Risolvendo un contrasto all’interno della Suprema Corte, la decisione stabilisce che, in caso di indicazione degli “eredi legittimi” quali beneficiari del contratto di assicurazione sulla vita, l’indennizzo dell’assicurazione è attribuito agli eredi legittimi del contraente per “teste” e non in base alle quote stabilite dalla successione legittima. Tra i beneficiari così identificati, non si costituisce una comunione ereditaria, ma ciascuno ha diritto alla sua porzione dell’indennizzo (determinato in base al numero degli eredi).
Ciò significa che l’eventuale testamento è ininfluente rispetto alle disposizioni del contratto di assicurazione, che costituisce il titolo dell’attribuzione agli eredi. Quindi, le norme sulla successione legittima servono solo per determinare la categoria dei beneficiari, ma non comportano l’applicazione delle relative disposizioni in termini di quote ereditarie.
Infine, la sentenza chiarisce anche gli effetti della premorienza di uno dei beneficiari come sopra individuati: la porzione dell’indennizzo è invece attribuita secondo le norme della successione legittima e quindi per quote e non per teste fra gli eredi legittimi del beneficiario premorto.
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