13 Maggio 2021
In una recente sentenza, emessa all’esito di un giudizio che ha visto coinvolta anche una parte assistita dal nostro Studio, il Tribunale di Milano ha chiarito che il fatto stesso della sussistenza di sopravvenienze passive “NON può ritenersi noto solo a seguito della FORMALE APPROVAZIONE DEL BILANCIO NELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI ma, BENSÌ, CONOSCIUTO QUANTOMENO GIÀ DAL MOMENTO NEL QUALE LA BOZZA DEL BILANCIO È STATA REDATTA, soprattutto in un contesto di gruppo ove deve assumersi che l’organo amministrativo della controllata operi in stretto collegamento con i vertici gestori della controllante”. Ricostruendo il dies a quo alla luce di questo principio, il Tribunale ha sancito l’intervenuta decadenza dal diritto di essere indennizzato dell’acquirente di una partecipazione societaria per aver formulato la denuncia del fatto originatore dell’indennizzo oltre il termine decadenziale di 30 giorni che era stato fatto contrattualmente decorrere dal momento della “conoscenza” dello stesso. Questa pronuncia offre interessanti spunti di riflessione anche sulla rilevanza dei flussi informativi all’interno dei gruppi di società.
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