15 Aprile 2021
Nella sentenza del 9.4.2021, infatti, il Tribunale di Milano, in sede di appello, ha stabilito che l’art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che IL CONSUMATORE HA DIRITTO, IN CASO DI ANTICIPATA ESTINZIONE, AL RIMBORSO PROPORZIONALE DI TUTTI I COSTI SOSTENUTI, non solo di quelli che sarebbero dovuti per la durata residua del finanziamento, ma anche delle commissioni accessorie.
Si è così riconosciuta l’efficacia orizzontale in via indiretta della direttiva n.2008/48, recepita in Italia con il d.lgs. n.141/2010, in forza dell’obbligo di operare un’interpretazione conforme ai principi del diritto europeo (c. CGUE 10.4.1984, causa 14/83) e considerando che la norma nazionale sostanzialmente riproduce l’art. 16.1 di tale direttiva.
La Corte di Giustizia aveva già chiarito che una corretta interpretazione dell’espressione “costi dovuti per la restante durata del contratto” di cui all’art.16.1 della direttiva summenzionata impone di prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne l’importo in proporzione alla durata residua del contratto (c. CGUE, sentenza 11/9/2019, C383/18, caso “Lexitor”).
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