25 Febbraio 2021
Pare di sì, anche senza un espresso obbligo vaccinale imposto dalla legge.
È questo l’orientamento rigoroso che si sta facendo strada per bocca di alcuni noti giuslavoristi e che si fonda sul fatto che le mansioni svolte da chi esercita professioni sanitarie o lavora nelle RSA richiedono uno standard di sicurezza particolarmente elevato, che deve essere fatto rispettare, non soltanto per la sicurezza dei lavoratori, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro.
Per la maggior parte delle altre categorie di lavoratori (ove non caratterizzate da esigenze di sicurezza altrettanto stringenti) invece, il chiaro disposto dell’art. 32 della Costituzione (“nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge”) rende più difficile ipotizzare il licenziamento del lavoratore che rifiuti la somministrazione del vaccino. Tuttavia, ove il datore di lavoro ritenga che il lavoratore non sia comunque idoneo allo svolgimento del compito assegnatogli in conseguenza del rifiuto del vaccino, potrà sospenderlo senza diritto alla retribuzione (ad eccezione dei casi in cui la prestazione lavorativa possa essere compiuta integralmente da remoto).
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