17 Febbraio 2026
Molti intermediari finanziari continuano a riferirsi al termine di 90 giorni previsto dall’articolo 119 del Testo Unico Bancario per consegnare copia dei contratti relativi ai servizi di investimento. Ma tale prassi è corretta? L’analisi delle norme del TUF, la disciplina Consob e la giurisprudenza della Cassazione porta ad una conclusione diversa: per i servizi di investimento la consegna del contratto deve avvenire senza ritardo, al momento della sottoscrizione o su richiesta immediata del cliente.
La distinzione tra documentazione bancaria e contratti di investimento
L’art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993) stabilisce che il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, entro un termine congruo e comunque non oltre 90 giorni. Tale norma riguarda esclusivamente le operazioni bancarie (estratti conto, singole operazioni, ecc.) e non la consegna dei contratti di investimento.
La disciplina dei servizi di investimento è contenuta nel Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/1998). L’art. 23 TUF stabilisce che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento devono essere redatti per iscritto e consegnati al cliente. La norma chiarisce altresì che le disposizioni del Titolo VI del TUB, comprese quelle sull’articolo 119, non si applicano ai servizi e alle attività di investimento.
La disciplina Consob
Il Regolamento Consob n. 16190/2007 (sostituito dal Regolamento n. 20307/2018) rafforza questa impostazione. La disciplina degli obblighi degli intermediari nei confronti dei clienti impone standard stringenti di trasparenza, correttezza, completezza informativa e consegna della documentazione contrattuale.
Tali obblighi si inseriscono nel quadro dell’art. 21 TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati.
Un’attesa di 90 giorni per ricevere copia del contratto di investimento mal si concilia con questi principi, soprattutto se il documento è necessario per verificare diritti, obblighi, costi e condizioni applicate.
La giurisprudenza della Cassazione
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 898/2018, hanno ribadito la centralità dell’art. 23 TUF e della forma scritta quale strumento di protezione dell’investitore.
La Corte ha affermato tale principio di diritto: “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
La logica della pronuncia è chiara: la disciplina dei servizi di investimento è costruita attorno a una tutela rafforzata dell’investitore.
In questo quadro, la consegna del contratto deve avvenire immediatamente o ogni volta che l’investitore ne faccia richiesta, escludendo la possibilità di invocare impropriamente il termine di 90 giorni.
Implicazioni per gli investitori
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale:
- il termine di 90 giorni dell’art. 119 TUB riguarda la documentazione bancaria relativa a singole operazioni;
- l’art. 23 TUF impone la consegna del contratto di investimento senza prevedere alcun termine dilatorio;
- le disposizioni del Titolo VI TUB non si applicano ai servizi di investimento;
- i principi di trasparenza e correttezza impongono un comportamento tempestivo dell’intermediario.
Ne deriva che applicare automaticamente il termine di 90 giorni ai contratti di investimento appare giuridicamente discutibile.
La copia del contratto di investimento è uno strumento fondamentale per tutelare i propri diritti, verificare condizioni economiche e valutare rischi e obblighi.
Un ritardo nella consegna, se giustificato con un termine estraneo alla disciplina dei servizi di investimento, può limitare la capacità del cliente di esercitare i propri diritti. Nei servizi di investimento, la tutela dell’investitore è rafforzata e la trasparenza deve essere immediata, non differita.
Seguici su LinkedIn