6 Novembre 2025
Con l’Ordinanza n. 27102 del 9 ottobre 2025, la Terza Sezione Civile della Cassazione ha riconosciuto che, in caso di lesioni subite da un pedone investito, il risarcimento deve comprendere non solo il danno biologico, ma anche la sofferenza soggettiva, cioè il danno morale.
La decisione ribadisce il principio secondo cui la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale deve tener conto di tutte le componenti della lesione alla persona e deve essere completa e motivata.
Questa Ordinanza rappresenta un richiamo significativo ai giudici di merito e segna un ulteriore passo nel processo di valorizzazione del danno morale come componente risarcitoria distinta rispetto al danno biologico.
Il caso
La vicenda trae origine da un incidente avvenuto a Belluno nel 2013. Una donna, mentre attraversava la strada in prossimità di una scuola, veniva investita da un furgone.
Il Tribunale di Belluno, sulla base delle testimonianze e dei rilievi della Polizia, aveva attribuito all’attrice la responsabilità esclusiva del sinistro, ritenendo che avesse attraversato fuori dalle strisce pedonali.
La Corte d’Appello di Venezia, riformando parzialmente la decisione, aveva invece individuato un concorso di colpa: 70% in capo al pedone e 30% al conducente, che non aveva adeguato la velocità alle condizioni meteo e ambientali (pioggia battente e presenza di una scuola). Sulla base delle Tabelle milanesi, la Corte d’Appello aveva liquidato un risarcimento per danno non patrimoniale, tralasciando però la componente relativa al danno morale.
La sentenza della Cassazione
La Suprema Corte ha confermato la correttezza della ricostruzione fattuale e della valutazione del concorso di colpa, respingendo le doglianze sul merito della dinamica dell’incidente. Ha tuttavia accolto il motivo di ricorso relativo all’omessa liquidazione del danno morale, rilevando che le Tabelle milanesi 2021 prevedono una valutazione congiunta del danno biologico e del danno morale, inteso come dolore e sofferenza soggettiva.
La Corte ha chiarito che: “la Corte di merito, operando la liquidazione dei danni sopra riportata, ha di fatto omesso di statuire in merito alla richiesta di ristoro del danno non patrimoniale nella componente costituita dal “dolore” e dalla “sofferenza soggettiva” (c.d. danno morale), componente che, come indicato dalle stesse Tabelle liquidatorie milanesi, ben può essere liquidata in via di presunzione con riferimento ad un dato tipo di lesione”.
Pertanto, la Cassazione ha cassato la sentenza d’appello con rinvio alla Corte di Venezia, affinché rivaluti la domanda risarcitoria nella parte relativa alla componente morale del danno.
Il principio
Il principio, in continuità con l’orientamento della Cassazione, ribadisce la necessaria distinzione tra danno biologico e danno morale, pur essendo entrambi ricompresi nella categoria del danno non patrimoniale.
Ne consegue che il giudice non può ritenere automaticamente incluso il danno morale nel danno biologico calcolato secondo le tabelle, ma deve verificare se la vittima abbia subito una sofferenza interiore, anche presunta, che giustifichi un risarcimento autonomo.
Le conseguenze per assicurazioni, datori di lavoro e legali
La pronuncia assume rilievo pratico per i diversi attori in causa:
- Per le assicurazioni
La liquidazione del danno non patrimoniale deve tenere conto sempre della componente morale. Nel caso di esclusione di questa voce, la motivazione deve essere espressa e specifica.
- Per i datori di lavoro e le imprese
La decisione conferma un orientamento più ampio della giurisprudenza in tema di danno alla persona, applicabile anche nei casi di infortuni sul lavoro o incidenti aziendali. Il danno morale non rappresenta un’aggiunta eventuale, ma una parte integrante del danno non patrimoniale.
- Per i legali
L’uso corretto delle Tabelle milanesi rimane riferimento fondamentale, ma deve essere accompagnato da un’adeguata motivazione che dimostri l’effettiva considerazione di tutte le componenti del pregiudizio
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