26 Marzo 2025
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’Ordinanza n. 3488 dell’11/2/2025 ha affrontato il tema del risarcimento del danno non patrimoniale per condotta discriminatoria del datore di lavoro, con specifico riferimento alla sua natura ed al conseguente onere probatorio gravante sul lavoratore per ottenerne il riconoscimento.
All’esito di un’articolata motivazione la Suprema Corte afferma che il risarcimento del danno morale da discriminazione ha carattere dissuasivo, con effetto deterrente e che – seppure non in re ipsa – possa essere provato dal danneggiato per presunzioni, valorizzando la gravità dell’atto discriminatorio e delle ragioni che lo hanno determinato e la sua liquidazione avviene in via equitativa.
Il caso e le sentenze di merito
Il ricorrente introduceva il giudizio di primo grado ex art. 28 del d.lgs. 150/2011 nei confronti della Fondazione artistica sua datrice di lavoro, sostenendo di essere stato ripetutamente assunto con contratti a tempo determinato e di aver maturato il diritto alla precedenza nell’assunzione per il successivo triennio, in forza della vigente normativa di settore.
Secondo il ricorrente il datore di lavoro avrebbe violato il suo diritto di precedenza, in quanto si era rifiutato di sottoscrivere un verbale di conciliazione richiesto come condizione imprescindibile per la nuova assunzione.
Il Tribunale rigettava le domande del dipendente considerato che la censurata condotta della Fondazione non avesse carattere discriminatorio e che comunque il ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti affinché potesse ritenersi operativo il diritto di precedenza all’assunzione, cosa diversa rispetto al diritto di assunzione.
La Corte d’Appello riformava la sentenza di primo grado riconoscendo il carattere discriminatorio della condotta della Fondazione, in quanto derivante dalle convinzioni personali manifestate dal dipendente nella resistenza alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, precisando che nella categoria delle ‘convinzioni personali’ rientra ogni pensiero che sia espressione di libertà personale.
Sotto il profilo risarcitorio la Corte d’Appello riteneva che fosse stato provato esclusivamente il danno patrimoniale, pari alle retribuzioni non percepite nel periodo precedente all’assunzione tardiva, mentre rigettava, per assenza di prova, il richiesto danno morale.
L’ordinanza della Cassazione
Il lavoratore impugnava in Cassazione la sentenza della Corte di Appello, censurando la decisione di rigetto relativa alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, sulla base della natura dissuasiva di tale nocumento e del fatto che la relativa prova può essere data anche ricorrendo a presunzioni.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, sulla scorta dei ragionamenti di seguito ripercorsi.
Innanzitutto, la Suprema Corte ha inquadrato la fattispecie oggetto di giudizio nella disciplina dettata dall’art. 4, commi 5 e 6, d.lgs. n. 216 del 2003, trasfuso nell’art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, da interpretarsi alla luce della clausola 17 della direttiva 2000/78/CE e della giurisprudenza di legittimità (in particolare Sezioni Unite n. 20819/2021) secondo cui la previsione del risarcimento del danno non patrimoniale, pur non potendo essere ricondotta nell’alveo dei danni punitivi in senso proprio è caratterizzata da una connotazione dissuasiva, con effetto deterrente, fermo restando il rispetto del principio della proporzionalità.
In materia di liquidazione del danno non patrimoniale la Corte ha aderito all’orientamento che definisce di diritto vivente, per cui deve considerarsi ristorabile la lesione di valori costituzionalmente garantiti, diritti inviolabili e diritti fondamentali della persona e che, diversamente da quello patrimoniale “il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa. L’atto discriminatorio è lesivo della dignità umana ed è intrinsecamente umiliante per il destinatario e ciò sorregge adeguatamente l’esercizio del potere discrezionale di valutazione equitativa”.
Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui si limita ad affermare che non vi sia danno morale da liquidare, mancando adeguata prova. Ciò in quanto la Corte d’Appello non ha tenuto conto della necessaria liquidazione del danno morale in via equitativa e della possibilità che il danno, anche se non in re ipsa, venga provato per presunzioni, valorizzando la gravità dell’atto discriminatorio e delle ragioni che lo hanno determinato.
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