21 Febbraio 2025
Con l’ordinanza n. 34075 del 23 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che la trascrizione del pignoramento immobiliare deve essere effettuata a nome del trustee, poiché il trust non è riconosciuto come soggetto giuridico autonomo nel nostro ordinamento. Di conseguenza, la pubblicità immobiliare deve essere effettuata esclusivamente nei confronti del trustee, l’unico soggetto legittimato a disporre dei diritti sui beni, espressamente confermando l’unico precedente in materia (Cass. n. 2043/2017).
Il trust nell’ordinamento giuridico italiano
Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che consente a un soggetto, denominato disponente o settlor, di trasferire la proprietà di determinati beni a un altro soggetto, chiamato trustee, affinché li gestisca nell’interesse di uno o più beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo specifico.
Il trustee ha l’obbligo fiduciario di amministrare i beni secondo le indicazioni ricevute, nell’interesse dei beneficiari o per lo scopo determinato. È importante sottolineare che, pur trasferendo la proprietà legale al trustee, i beni in trust costituiscono un patrimonio separato, distinto sia dal patrimonio personale del trustee che da quello del disponente.
Nonostante l’assenza di un’autonoma disciplina nella normativa italiana , il trust è entrato a tutti gli effetti nel nostro ordinamento, sia in virtù della “Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento”, adottata a L’Aja il 1º luglio 1985 e resa esecutiva in Italia con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364, sia grazie all’elaborazione giurisprudenziale che dal 2000 in avanti si è interessata della compatibilità del trust col sistema giuridico interno arrivando ad ammettere la validità di un trust “interno” (il cui patrimonio è composto di beni siti in Italia), ferma la necessità che lo stesso sia regolato da legge straniera. Il trust è impiegato in Italia per diverse finalità, tra cui la pianificazione successoria, la protezione di patrimoni familiari, la gestione di beni destinati a specifici scopi e la tutela di soggetti vulnerabili.
Il caso oggetto dell’ordinanza
Nel caso in esame, un pignoramento immobiliare era stato trascritto contro il trust, con l’indicazione dei dati anagrafici del trustee solo nel quadro D della nota di trascrizione. Ricordiamo che, il quadro D è destinato alle “Annotazioni”, mentre il quadro C è riservato all’identificazione dei “Soggetti”.
Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato la nullità di tale trascrizione, ordinandone la rinnovazione nei confronti del trustee. Per il ricorrente il giudice di merito ha fondato la propria decisione su un’erronea interpretazione della Convenzione dell’Aja, con riguardo alla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento.
I precedenti giurisprudenziali
La Cassazione è espressamente intervenuta più volte per ribadire l’assenza di personalità giuridica del trust precisando che:
- «Il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e il trustee è l’unico soggetto di riferimento: nei rapporti con i terzi interviene il trustee che non è il legale rappresentante del trust, ma colui che dispone del diritto; la responsabilità patrimoniale del trustee per atti e fatti compiuti nell’esercizio della propria funzione a seconda della legge regolatrice applicabile può essere personale e illimitata (salvo il diritto al rimborso), come appunto accade nel Regno Unito, ovvero con diritto dei terzi ad essere soddisfatti direttamente con il fondo in trust» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28363 del 22/12/2011);
- «Il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale “legale rappresentante” di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto. L’effetto proprio del trust validamente costituito è dunque quello non di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014);
- «Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario, ad esempio, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l’intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, in quanto l’effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito.» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3456 del 20/02/2015, Rv. 635535-01).
In altre parole, non esiste «il trust XXX in persona del trustee» (come se il trustee fosse il legale rappresentante di un ente dotato di una sua soggettività autonoma), ma, piuttosto, il «trustee del trust XXX, nella sua qualità».
La Corte sottolinea quindi che, secondo la giurisprudenza italiana consolidata, il trust non rappresenta un patrimonio privo di titolare, ma è sempre riferibile a un soggetto specifico: il trustee. Pertanto, le formalità pubblicitarie rilevanti ai fini civili, come il pignoramento immobiliare, devono essere eseguite nei confronti del trustee in tale veste, e non di un inesistente soggetto denominato “trust”. In caso contrario, la nota di trascrizione sarebbe nulla ai sensi degli articoli 2659 e 2665 del Codice civile, a causa dell’indeterminatezza del soggetto a cui la formalità si riferisce.
La Corte evidenzia, inoltre, che nella nota presentata al Conservatore dei Registri Immobiliari, i soggetti a favore o contro i quali si effettua la trascrizione devono essere indicati nel “quadro C”, destinato all’identificazione univoca dei “Soggetti”.
A sostegno della posizione assunta, la Corte ha richiamando anche la propria precedente giurisprudenza in materia di fondi di investimento, sottolineando che la trascrizione non deve essere eseguita a favore o contro il fondo, poiché esso è privo di soggettività giuridica, costituendo un patrimonio separato della società di gestione del risparmio. Di conseguenza, in caso di acquisto nell’interesse del fondo, l’immobile deve essere intestato alla società promotrice o di gestione, che ne detiene la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far valere i diritti pertinenti al patrimonio separato rappresentato dal fondo.
Le implicazioni pratiche
Per gli operatori del settore immobiliare e per i professionisti legali, questa decisione evidenzia l’importanza di una corretta esecuzione delle formalità pubblicitarie. Una trascrizione errata, effettuata a favore del trust anziché del trustee, comporta la nullità dell’atto e può compromettere l’efficacia dell’intera procedura esecutiva. Pertanto, è fondamentale assicurarsi che tutte le trascrizioni relative a beni in trust siano eseguite correttamente nei confronti del trustee.
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