27 Novembre 2024
La sentenza n. 31665/2024 della Corte di Cassazione penale ha affermato il principio secondo cui il comportamento imprevedibile di un manager che agisca in contrasto con vincolanti direttive aziendali senza generare un vantaggio patrimoniale significativo per l’ente esclude la responsabilità di quest’ultimo ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Il caso: sequestro in Libia di quattro tecnici, di cui due deceduti
Il caso di specie risale al 2015 e riguarda il sequestro in Libia di quattro tecnici italiani, dipendenti di una multinazionale operante nel settore Oil & Gas. In base alle direttive aziendali, contemplate sia nel Documento di valutazione dei rischi che nel Modello organizzativo, il trasferimento dalla Tunisia alla Libia avrebbe dovuto avvenire esclusivamente via mare, per evitare i noti rischi derivanti dall’instabile situazione geopolitica del paese nordafricano.
Malgrado ciò, l’operation manager con delega operativa alla sicurezza e dotato di poteri decisionali e di spesa, decideva di procedere al trasporto dei tecnici via terra, poiché la nave a disposizione dell’azienda sarebbe arrivata in Tunisia solo dopo alcuni giorni. Questa decisione si è poi rivelata fatale: durante il tragitto via terra i quattro tecnici vennero rapiti, tenuti in ostaggio per diversi mesi e due di loro poi uccisi.
Nel procedimento penale conseguente alla morte dei due tecnici, sono stati rinviati a giudizio i componenti del Consiglio di Amministrazione, l’operation manager e l’ente stesso, ai sensi dell’art. 25 septies del D.lgs. 231/01 (Omicidio colposo con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).
Condannati in primo grado, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono poi stati assolti in appello, non ravvisandosi una loro responsabilità diretta nell’evento. Su ricorso del Procuratore generale, la Cassazione ha confermato l’assoluzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed escluso la responsabilità amministrativa dell’ente.
L’idoneità del modello organizzativo e l’esclusione della responsabilità dei vertici aziendali
Nella sentenza n. 31665/2024, la Cassazione chiarisce in primo luogo che l’accertamento della responsabilità dell’ente deve seguire “un percorso di natura sostanziale, al fine di evitare che la responsabilità dell’ente sia formalisticamente e automaticamente dedotta in base a schemi logico-presuntivi che richiamano il paradigma della responsabilità oggettiva”.
Su tale presupposto, la Suprema Corte ha quindi da un lato accertato che l’ente aveva “in concreto adottato un Modello organizzativo perfettamente idoneo a tutelare l’incolumità dei dipendenti e che le prescrizioni imposte erano state costantemente rispettate”. In particolare, dando atto che le misure previste dal Modello organizzativo aziendale (come il divieto di trasferimenti via terra in aree a rischio e l’obbligo di utilizzare trasporti marittimi, sempre rispettate dai responsabili locali) erano idonee a prevenire il tipo di rischio verificatosi.
D’altro canto, ha altresì accertato che l’ente aveva fornito all’operation manager una delega piena e le risorse necessariein materia di sicurezza e che “la scelta di disporre il trasferimento via terra fu frutto di una sua personale iniziativa del tutto imprevedibile” e tale da “recidere il nesso eziologico tra l’asserita condotta omissiva del Consiglio di Amministrazione e l’evento mortale”.
Secondo la Cassazione, la decisione del manager di ignorare le direttive aziendali è stata quindi un’azione isolata e non prevedibile, tale quindi da escludere la responsabilità dei vertici aziendali, che avevano comunque adottato adeguate misure di prevenzione del rischio.
L’assenza di vantaggio patrimoniale
Altro aspetto rilevante della decisione riguarda l’esclusione della sussistenza di un interesse o vantaggio per l’ente derivante dalla decisione dell’operation manager: sebbene lo spostamento via terra fosse più rapido e in ipotesi avrebbe permesso ai tecnici di raggiungere in tempi più brevi il sito aziendale, la Cassazione ha ritenuto che il risparmio economico derivante da tale scelta fosse del tutto irrilevante e tale da escludere che potesse costituire motivo plausibile per giustificare tale imprudente scelta. Nella sentenza si afferma quindi anche il principio secondo cui “l’esiguità del risparmio può rilevare per escludere il profilo dell’interesse e/o del vantaggio e quindi la responsabilità dell’ente ove la violazione si collochi in un contesto di generale osservanza da parte dell’impresa delle disposizioni in materia di sicurezza”.
Seguici su LinkedIn