17 Ottobre 2023
Entro l’11 dicembre 2023 i soggetti obbligati devono comunicare alla Camera di Commercio territorialmente competente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese, delle altre persone giuridiche private e dei trust.
È quanto previsto dal D.M. 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 2023, che dà il via all’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Dalla pubblicazione del decreto decorrono i 60 giorni entro cui i soggetti obbligati devono alimentare il nuovo registro.
Il nostro Paese si adegua così alle disposizioni europee, a distanza di oltre sei anni dal recepimento della Direttiva Antiriciclaggio e dopo una messa in mora formale da parte della Commissione Europea.
Si stima che siano circa due milioni i soggetti interessati.
La normativa in pillole:
- I soggetti obbligati
Gli amministratori di società, i fondatori, se in vita delle fondazioni, i rappresentanti/amministratori delle altre persone giuridiche private, i fiduciari dei trust e degli istituti giuridici affini devono comunicare i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dell’ente all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente. I dati vanno forniti in via telematica tramite autodichiarazione utilizzando il modello di comunicazione unica d’impresa.
- Come funziona il Registro
Il Registro dei titolari effettivi è istituito presso il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio ed è organizzato in due sezioni:
-una autonoma per le imprese e le persone giuridiche private;
– una speciale per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio italiano.
L’operatività del sistema comporterà ulteriori oneri periodici e connesse responsabilità per gli amministratori. Essi saranno tenuti a dichiarare il titolare effettivo per le nuove società costituite dopo il 9 ottobre2023 entro 30 giorni dall’iscrizione al registro delle imprese e, nello stesso termine decorrente dal compimento dell’atto di volta in volta rilevante, a comunicare eventuali variazioni dei dati relativi alla titolarità effettiva. In ogni caso, con cadenza annualedall’ultima comunicazione, i soggetti obbligati devono confermare i dati e le informazioni trasmesse. Per le imprese dotate di personalità giuridica la conferma può avvenire con il deposito del bilancio.
- Accesso ai dati e profili Privacy
Con la sentenza del 22 novembre 2022, cause riunite n. C-37/20 e C-601/20, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato invalida la disposizione della direttiva antiriciclaggio, secondo cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle società costituite all’interno degli Stati membri devono essere accessibili al pubblico, ritenendo che l’ingerenza risultante da tale misura, non è limitata allo stretto necessario e non è proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. Le modalità di accesso ai dati e alle informazioni come previste dal Registro dei Titolari effettivi italiano sono rispettose delle pronunzie della Corte di Giustizia in tema di privacy in quanto richiedono obbligatoriamente la registrazione e consentono di visualizzare solo i dati necessari per gli adempimenti antiriciclaggio, prevedendo la possibilità di opposizione motivata da parte degli interessati.
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