15 Settembre 2023
Con il decreto n. 110 del 7 agosto 2023 vengono introdotti, per la prima volta nel nostro ordinamento, specifici criteri di redazione e limiti dimensionali degli atti processuali civili, applicabili ai procedimenti avviati dopo il 1° settembre 2023.
Ambito di applicazione
I criteri di redazione degli atti processuali delle parti, previsti dall’art. 2 del decreto in commento e le tecniche redazionali di cui all’art. 6 si riferiscono a tutti i procedimenti giudiziari, mentre i limiti dimensionali indicati dall’art. 3 sono applicabili ai soli atti relativi a cause di valore inferiore ad € 500.000,00.
L’innalzamento dei limiti dimensionali rispetto allo schema ministeriale originario
Risulta certamente significativa la variazione (in aumento) dei limiti inizialmente previsti dallo schema di decreto, che portano:
- da 50.000 ad 80.000 caratteri – corrispondenti a circa 40 pagine – il tetto dei caratteri ammesso per gli atti introduttivi dei giudizi, comparsa di costituzione e comparse e note conclusionali;
- da 25.000 a 50.000 caratteri – corrispondenti a circa 26 pagine – per memorie, repliche e tutti gli altri atti endoprocessuali;
- da 4.000 a 10.000 caratteri – corrispondenti a circa 5 pagine – per le note scritte in sostituzione dell’udienza.
Si tratta di innalzamenti certamente apprezzabili nel senso di evitare una eccessiva compressione del diritto di difesa delle parti.
I provvedimenti del Giudice
Anche per quanto riguarda i provvedimenti dei giudici, l’articolo 7 stabilisce che devono essere redatti “in modo chiaro e sintetico,” seguendo le stesse regole già previste per gli avvocati. Tuttavia, la normativa non fornisce un riferimento specifico riguardo alle dimensioni degli atti e dei provvedimenti giudiziali. Si stabilisce piuttosto che esse debbano essere adeguate alla complessità della controversia, tenendo conto della tipologia, del valore, del numero delle parti coinvolte e della natura degli interessi in gioco.
La violazione dei limiti dimensionali e dei criteri di redazione non comporta invalidità dell’atto
Il mancato rispetto dei criteri e limiti di redazione degli atti previsto dall’art. 46 ultimo comma delle disposizioni di attuazione del codice di rito, non incide sulla validità dell’atto. La violazione potrà essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese di lite. In quali termini, dipenderà dall’applicazione che ne farà la giurisprudenza.
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