2 Marzo 2023
Con la riforma del processo civile viene introdotto l’art. 2-ter del D.L. 132/2014 rubricato “negoziazione assistita nelle controversie di lavoro”, che estende la possibilità per le parti di ricorrere alla negoziazione assistita in relazione alle cause di lavoro previste dall’art. 409 c.p.c., tenendo fermo quanto disposto dall’art. 412-ter c.p.c. con riferimento alle modalità di conciliazione ed arbitrato. La nuova disposizione di legge sarà applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio.
La finalità del legislatore
L’obiettivo della riforma è quello di deflazione del contenzioso, anche per le controversie di lavoro. La negoziazione assistita, infatti, consente al prestatore di lavoro di disporre dei propri diritti, anche se derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti o accordi collettivi, ma a patto che vi sia l’assistenza di almeno un avvocato per ciascuna parte e quella eventuale di un consulente del lavoro. Può svolgersi, con le dovute garanzie, anche a distanza mediante l’utilizzo di sistemi audiovisivi ed informatici.
Si tratta di uno strumento facoltativo, non costituendo condizione di procedibilità in giudizio.
Accordo e trasmissione
L’accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita è inoppugnabile ai sensi del comma 4 dell’art. 2113 del Codice civile. La legge lo equipara alle conciliazioni svolte nelle c.d. sedi “protette”, ovvero quei luoghi che garantiscono presuntivamente la genuinità e spontaneità del consenso del lavoratore. Ci riferiamo alla sede giudiziale, qualora sia intrapresa una causa, alla sede sindacale, alla Commissione di Conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e al Collegio di Conciliazione e Arbitrato.
La normativa prevede, infine, che l’accordo debba essere trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni ad una delle commissioni di certificazione, di cui all’art. 76 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276.
Sotto un profilo operativo, si osserva che la possibilità di concludere transazioni non impugnabili ai sensi dell’art. 2113 comma 4 c.c. tramite lo strumento della negoziazione assistita, consentirebbe alle parti di evitare le incertezze applicative derivanti dagli orientamenti della giurisprudenza che hanno messo in discussione la validità degli accordi raggiunti avanti a sedi sindacali non rappresentative secondo i CCNL di riferimento.
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