4 Maggio 2026
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la recente Sent. n. 6481 del 18/3/2026 si sono espresse in merito ai rapporti tra azione di risoluzione del contratto, con conseguente domanda di restituzione o risarcimento del danno, e fallimento della parte inadempiente nel corso del giudizio.
Secondo la suddetta pronuncia, la domanda di risoluzione diviene improcedibile in sede ordinaria e deve essere riproposta avanti al Giudice Delegato del fallimento come domanda di ammissione al passivo della procedura concorsuale, salvo le ipotesi in cui la domanda di risoluzione sia diretta ad ottenere una utilità diversa rispetto ad una condanna a carico della massa, oppure qualora sia stata già pronunciata sentenza non passata in giudicato.
Il caso
La vicenda da cui trae origine la decisione della Corte di Cassazione in commento è rappresentata da un contratto di compravendita immobiliare rimasto inadempiuto per mancato pagamento del prezzo di acquisto. La parte venditrice ha quindi introdotto un giudizio per ottenere la risoluzione dell’accordo per inadempimento e la conseguente restituzione dei beni. Nel corso di causa, l’acquirente convenuta è fallita ed il giudizio è stato interrotto.
La venditrice ha allora adito il Tribunale fallimentare domandando la restituzione/rivendicazione degli immobili ed in subordine l’ammissione al passivo per il controvalore dei beni. Tali domande sono state rigettate dal Tribunale in considerazione del fatto che, in sede di verifica dei crediti, non potesse essere esaminata la domanda di risoluzione della cessione immobiliare.
In sede di opposizione allo stato passivo, il Tribunale ha per converso ritenuto che il giudice fallimentare potesse decidere sulla domanda di risoluzione per inadempimento della compravendita immobiliare, che nel merito è stata ritenuta fondata, avendo il curatore ammesso che il prezzo non era mai stato pagato, per cui il contratto di vendita doveva essere dichiarato risolto ed il Fallimento condannato alla restituzione degli immobili, a mezzo di atto notarile da trascriversi.
La suddetta decisione è stata oggetto di ricorso in Cassazione da parte del Fallimento, sostenendo, per quanto in questa sede di interesse, che la venditrice avrebbe dovuto riassumere il giudizio originariamente introdotto in sede ordinaria sino alla decisione favorevole e, nel caso, introdurre in sede fallimentare le sole domande di restituzione e risarcimento.
La sentenza della Cassazione
La Suprema Corte dà innanzitutto atto delle due distinte tesi sostenute in materia, interpretative dell’art. 72 c. 5 L.F. (coincidente peraltro con il dettato dell’art. 172 c. 5 CCII, non applicabile nel caso di specie ratione temporis):
- Secondo un primo orientamento, la domanda di risoluzione del contratto proposta con giudizio ordinario prima dell’apertura del fallimento dovrebbe proseguire in quella sede, mentre le domande restitutorie e risarcitorie dovrebbero essere oggetto di istanza in sede concorsuale.
- Secondo un diverso orientamento occorre operare la ‘trasmigrazione integrale’ di tutte le domande in sede concorsuale, alla luce dei principi di concentrazione e speditezza.
In seguito ad un articolato iter argomentativo, la Cassazione riconosce che anche la domanda risolutoria di un contratto, che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno e che sia stata introdotta prima del fallimento in sede ordinaria, diviene improcedibile e deve essere proposta in sede di ammissione del passivo. Diversamente, resta procedibile in sede ordinaria la domanda risolutoria se diretta a conseguire utilità ulteriori rispetto alla partecipazione al concorso oppure qualora sia stata già pronunciata sentenza non passata in giudicato.
Tale diversa utilità può tipicamente essere ravvisata nella pronuncia di mero accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento per poter agire nei confronti di un garante, mentre la sentenza non definitiva consente l’ammissione al passivo fallimentare con riserva ex art. 96 L.F., in attesa della decisione definitiva.
Da un punto di vista processuale la domanda di risoluzione divenuta improcedibile non va riassunta, ma semplicemente proposta avanti al giudice delegato, in sede di ammissione al passivo, insieme a quelle consequenziali di contenuto restitutorio o risarcitorio.