13 Gennaio 2026
Cessione in blocco dei crediti bancari: due recenti sentenze di merito chiariscono l’onere della prova
Negli ultimi mesi, due decisioni di merito — pronunciate rispettivamente dal Tribunale di Bologna (13 novembre 2025) e dal Tribunale di Venezia (16 novembre 2025) — hanno riaffermato un principio ormai consolidato nella giurisprudenza relativa alla cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario: la mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale non basta per dimostrare la titolarità di un credito quando questo viene contestato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
In entrambi i casi oggetto delle pronunce, la società cessionaria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di debitori ceduti, facendo leva su crediti provenienti da un portafoglio acquistato “in blocco” da una banca. I debitori, contestando la legittimazione attiva, eccepivano che la prova dell’inclusione del singolo credito nella cessione non era stata adeguatamente dimostrata.
I giudici di Bologna e Venezia, condividendo tale contestazione, hanno imposto alla cessionaria l’onere di dimostrare, con documentazione specifica, che il credito oggetto dell’ingiunzione fosse effettivamente compreso nel blocco trasferito, non essendo sufficiente l’avviso generico di cessione pubblicato in Gazzetta.
Cosa dice l’art. 58 del Testo Unico Bancario
L’art. 58 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) disciplina la cessione in blocco di crediti bancari e finanziari, ossia il trasferimento contemporaneo di un insieme di crediti uniformi da una banca a un cessionario, senza la necessità di notificare l’atto di cessione a ciascun debitore individualmente. Ai fini della opponibilità ai debitori ceduti, la norma prevede la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale, che rende noto l’avvenuto trasferimento e garantisce trasparenza e certezza formale. Tale pubblicazione ha valore di pubblicità formale, ma non prova in sé e per sé la titolarità sostanziale del credito contestato. In altre parole, se il debitore contesta la legittimazione attiva del cessionario, quest’ultimo deve comunque fornire documentazione specifica che dimostri l’effettiva inclusione del credito nel blocco ceduto. L’art. 58 rappresenta così uno strumento fondamentale nell’ambito delle cessionarie di massa e le operazioni di cartolarizzazione, bilanciando efficienza procedurale e tutela dei diritti dei debitori.
Tribunali di Bologna e Venezia: i principi applicati
L’orientamento adottato nelle due pronunce in esame segue la distinzione ormai stabilizzatasi in dottrina e giurisprudenza tra la piena efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai fini dell’opponibilità della cessione ai terzi ceduti e la necessità della prova della titolarità sostanziale del credito in caso di tempestiva eccezione del debitore.
Sul punto il Tribunale di Bologna richiama al riguardo “gli ormai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sull’onere della prova gravante sul soggetto che si qualifichi come cessionario del credito, nell’ambito di operazione di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, nel caso di tempestive contestazioni del debitore asseritamente ceduto, nella specie aventi ad oggetto anche l’esistenza del contratto di cessione (cfr. pag. 3 atto di citazione), non prodotto, e non solo il suo contenuto”.
Il Tribunale di Venezia fa riferimento all’orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n.385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. Cass. Sez. 3, 22/06/2023, n.17944, confermata da Sez. 3, Ordinanza n. 21279 del 25/07/2025).
Implicazioni pratiche per creditori, debitori e professionisti
In caso di contestazione, l’assenza di una documentazione adeguata, dimostrante che il credito azionato rientri effettivamente nel blocco trasferito, può condurre quindi all’accoglimento dell’opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo, dimostrando così che la tutela monitoria è efficace solo se supportata da prove concrete della titolarità del credito.
Quali sono le conseguenze per gli interessati:
- Per i creditori e cessionari: occorre predisporre la documentazione dettagliata, comprendente il contratto di cessione, l’elenco analitico dei crediti trasferiti ed eventuali altri documenti contabili che colleghino il credito contestato al blocco ceduto. Non basta confidare sulla pubblicazione come elemento risolutivo.
- Per i debitori e garanti: l’opposizione a decreto ingiuntivo diventa un terreno concreto per contestare la legittimazione attiva, specie quando la documentazione appare generica o limitata.
- Per gli studi legali: è fondamentale un’analisi preventiva del portafoglio creditizio, un controllo della documentazione e, se necessario, la capacità di evidenziarne le carenze in sede di difesa.
In un contesto in cui sempre più crediti bancari vengono ceduti in blocco a società specializzate, la tutela della legittimazione attiva e la correttezza della documentazione assumono un rilievo centrale. In questo senso, le decisioni di Bologna e Venezia confermano un indirizzo giurisprudenziale che tutela la certezza del credito e la trasparenza delle operazioni di cessione.
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24 Novembre 2025
Il TAR segnala un avvocato all’Ordine: quando l’IA diventa un rischio per la pratica legale
La recente sentenza del TAR Lombardia e altri precedenti giurisprudenziali evidenziano come l’uso acritico dell’intelligenza artificiale negli atti processuali possa esporre gli avvocati a responsabilità processuali e disciplinari.
La sentenza del TAR Lombardia-Milano
L’intelligenza artificiale sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nella pratica legale, ma la sua adozione non è priva di rischi. Un recente esempio è rappresentato dalla sentenza del TAR Lombardia‑Milano n. 3348, emessa il 21 ottobre 2025. In quel caso, i genitori avevano ricorso contro la bocciatura della figlia, lamentando la mancata attuazione del piano personalizzato e delle misure di recupero. Il Tar ha rilevato che molte delle sentenze citate dall’avvocato non esistevano o erano del tutto estranee al tema scolastico.
Durante l’udienza, il legale ha ammesso di aver utilizzato strumenti di IA generativa per comporre l’atto processuale. Il TAR ha richiamato i principi di deontologia professionale, affermando che la firma sull’atto implica sempre la piena responsabilità del legale che ha l’onere di verifica dei contenuti.
Il Collegio ritiene che questa circostanza non possa essere considerata un’esimente, poiché la firma sugli atti processuali implica che il sottoscrittore ne assuma pienamente la responsabilità, a prescindere dal fatto che li abbia redatti personalmente, con l’aiuto di collaboratori o mediante strumenti di intelligenza artificiale. “Inoltre il difensore, in osservanza del principio della centralità della decisione umana (cfr. “La carta dei principi per un uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito forense” redatta dall’Ordine degli Avvocati di Milano nel 2024 e reperibile sul sito istituzionale), ha un onere di verifica e controllo dell’esito delle ricerche effettuate con i sistemi di intelligenza artificiale, possibile fonte di risultati errati comunemente qualificati come “allucinazioni da intelligenza artificiale”, che si verificano quando tali sistemi inventano risultati inesistenti ma apparentemente coerenti con il tema trattato”.
Il comportamento del difensore configura una violazione del dovere di agire in giudizio con lealtà e correttezza, poiché introduce elementi che potrebbero influenzare in modo improprio il contraddittorio e la decisione del giudice, rendendo al contempo più gravoso e inefficace il lavoro di verifica delle sentenze citate e dei principi che esse dovrebbero rappresentare per il giudice e le controparti.
Il TAR ha così respinto il ricorso, condannato il ricorrente alle spese e, soprattutto, ha trasmesso copia della sentenza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano per le opportune valutazioni disciplinari, richiamando i doveri di lealtà e probità.
Precedenti giurisprudenziali
Il caso del TAR lombardo si aggiunge ad altre sentenze, di cui ricordiamo la pronuncia del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2120 del 16 settembre 2025. In quella vicenda, il ricorso introduttivo era stato redatto “col supporto dell’intelligenza artificiale” e il tribunale ha rilevato che conteneva “un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concrete riferibili all’oggetto del giudizio”.
Per questo motivo, il Tribunale ha condannato la parte al pagamento di 500 euro per ciascuna controparte a titolo di lite temeraria, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ritenendo che vi fosse malafede o colpa grave.
Anche il Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, con l’ordinanza n. 11053/24 del 14 marzo 2025 ha trattato un problema analogo: nei documenti difensivi erano presenti citazioni di sentenze inesistenti che, secondo il Tribunale, rientrano nelle cosiddette “allucinazioni” generate da ChatGPT. Il giudice fiorentino ha censurato la mancanza di verifica, ma non ha applicato l’art. 96 c.p.c. perché non ha ravvisato dolo o colpa grave, configurando piuttosto una negligenza professionale.
Possibili conseguenze della sentenza del TAR
L’intelligenza artificiale può rappresentare, quindi, un valido aiuto, ma non può mai sostituire la valutazione critica del professionista. L’utilizzo di dati non accurati o inventati compromette il corretto contraddittorio e può integrare una violazione dei doveri di lealtà e correttezza.
Nel caso del TAR Milano la segnalazione all’Ordine non è una mera formalità: può avviare una istruttoria disciplinare, con conseguenti sanzioni che spaziano dall’ammonimento alla sospensione, o persino la radiazione, a seconda della gravità della condotta. A ciò si aggiunga il danno reputazionale.
L’indicazione per tutti è chiara: bisogna controllare. Per gli studi legali è fondamentale impostare procedure interne rigide, mentre per i clienti è legittimo chiedere al proprio avvocato se ha utilizzato l’IA per redigere atti e, in caso positivo, in che modo garantisce la correttezza delle citazioni.
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6 Novembre 2025
La Cassazione ribadisce il diritto al risarcimento del danno per la sofferenza morale
Con l’Ordinanza n. 27102 del 9 ottobre 2025, la Terza Sezione Civile della Cassazione ha riconosciuto che, in caso di lesioni subite da un pedone investito, il risarcimento deve comprendere non solo il danno biologico, ma anche la sofferenza soggettiva, cioè il danno morale.
La decisione ribadisce il principio secondo cui la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale deve tener conto di tutte le componenti della lesione alla persona e deve essere completa e motivata.
Questa Ordinanza rappresenta un richiamo significativo ai giudici di merito e segna un ulteriore passo nel processo di valorizzazione del danno morale come componente risarcitoria distinta rispetto al danno biologico.
Il caso
La vicenda trae origine da un incidente avvenuto a Belluno nel 2013. Una donna, mentre attraversava la strada in prossimità di una scuola, veniva investita da un furgone.
Il Tribunale di Belluno, sulla base delle testimonianze e dei rilievi della Polizia, aveva attribuito all’attrice la responsabilità esclusiva del sinistro, ritenendo che avesse attraversato fuori dalle strisce pedonali.
La Corte d’Appello di Venezia, riformando parzialmente la decisione, aveva invece individuato un concorso di colpa: 70% in capo al pedone e 30% al conducente, che non aveva adeguato la velocità alle condizioni meteo e ambientali (pioggia battente e presenza di una scuola). Sulla base delle Tabelle milanesi, la Corte d’Appello aveva liquidato un risarcimento per danno non patrimoniale, tralasciando però la componente relativa al danno morale.
La sentenza della Cassazione
La Suprema Corte ha confermato la correttezza della ricostruzione fattuale e della valutazione del concorso di colpa, respingendo le doglianze sul merito della dinamica dell’incidente. Ha tuttavia accolto il motivo di ricorso relativo all’omessa liquidazione del danno morale, rilevando che le Tabelle milanesi 2021 prevedono una valutazione congiunta del danno biologico e del danno morale, inteso come dolore e sofferenza soggettiva.
La Corte ha chiarito che: “la Corte di merito, operando la liquidazione dei danni sopra riportata, ha di fatto omesso di statuire in merito alla richiesta di ristoro del danno non patrimoniale nella componente costituita dal “dolore” e dalla “sofferenza soggettiva” (c.d. danno morale), componente che, come indicato dalle stesse Tabelle liquidatorie milanesi, ben può essere liquidata in via di presunzione con riferimento ad un dato tipo di lesione”.
Pertanto, la Cassazione ha cassato la sentenza d’appello con rinvio alla Corte di Venezia, affinché rivaluti la domanda risarcitoria nella parte relativa alla componente morale del danno.
Il principio
Il principio, in continuità con l’orientamento della Cassazione, ribadisce la necessaria distinzione tra danno biologico e danno morale, pur essendo entrambi ricompresi nella categoria del danno non patrimoniale.
Ne consegue che il giudice non può ritenere automaticamente incluso il danno morale nel danno biologico calcolato secondo le tabelle, ma deve verificare se la vittima abbia subito una sofferenza interiore, anche presunta, che giustifichi un risarcimento autonomo.
Le conseguenze per assicurazioni, datori di lavoro e legali
La pronuncia assume rilievo pratico per i diversi attori in causa:
- Per le assicurazioni
La liquidazione del danno non patrimoniale deve tenere conto sempre della componente morale. Nel caso di esclusione di questa voce, la motivazione deve essere espressa e specifica.
- Per i datori di lavoro e le imprese
La decisione conferma un orientamento più ampio della giurisprudenza in tema di danno alla persona, applicabile anche nei casi di infortuni sul lavoro o incidenti aziendali. Il danno morale non rappresenta un’aggiunta eventuale, ma una parte integrante del danno non patrimoniale.
- Per i legali
L’uso corretto delle Tabelle milanesi rimane riferimento fondamentale, ma deve essere accompagnato da un’adeguata motivazione che dimostri l’effettiva considerazione di tutte le componenti del pregiudizio
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13 Ottobre 2025
Società cancellata e crediti pendenti: la cancellazione non comporta la rinuncia implicita e automatica dei crediti.
La recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19750 del 16 luglio 2025 ha chiarito un punto molto importante nella gestione dei crediti di società estinte: la cancellazione di una società dal registro delle imprese non determina automaticamente l’estinzione dei crediti ancora pendenti. Tali crediti, infatti, si trasferiscono ai soci, a meno che non sia dimostrata una loro chiara volontà di rinuncia.
Questa pronuncia mette ordine in un ambito dove la giurisprudenza era divisa, fornendo indicazioni concrete per aziende, soci ed eventuali controparti coinvolte in rapporti ancora aperti con società ormai cancellate.
Caso esaminato
La vicenda che ha portato alla decisione riguarda un contenzioso tra una società cancellata dal registro delle imprese e un istituto bancario, relativo alla legittimità di applicazione di interessi su un conto corrente, in cui i soci-creditori hanno richiesto la condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate a tale titolo.
In primo grado, il Tribunale di Napoli aveva ritenuto che la cancellazione della società comportasse la rinuncia implicita ai crediti, chiudendo il procedimento.
La Corte d’Appello, invece, ha riconosciuto ai soci della società cancellata il diritto di subentrare nei crediti e di ottenere il rimborso delle somme contestate. La Corte ha stabilito che la cancellazione di una società non comporta automaticamente la rinuncia ai crediti. Perché un credito possa considerarsi rinunciato, è necessaria una comunicazione chiara del creditore o un comportamento inequivocabile incompatibile con la volontà di far valere il diritto. In assenza di norme specifiche, i crediti non indicati nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci, che possono farli valere come propri.
Le Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale riguardante la possibilità di considerare tacitamente rinunciati i crediti non inclusi nel bilancio finale di liquidazione in seguito alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
Motivi del ricorso
Con il primo motivo di ricorso, l’istituto bancario ricorrente contesta la sentenza impugnata, sostenendo che la domanda di restituzione delle somme indebitamente addebitate sul conto corrente non fosse ammissibile, poiché non era stato provato né il pagamento indebito né la chiusura del conto. L’azione, secondo la ricorrente, poteva sorgere solo a seguito di tali condizioni, con l’onere della prova a carico di chi richiede la restituzione. Inoltre, sostiene che, se la domanda fosse stata considerata di mero accertamento, l’importo dovuto avrebbe dovuto essere calcolato alla data di chiusura del conto, e non a quella di notifica della citazione, garantendo un contraddittorio adeguato rispetto alla pretesa azionata.
Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la decisione della Corte territoriale, sostenendo che la cancellazione della società dal registro delle imprese non avrebbe dovuto comportare il trasferimento dei crediti ai soci. Secondo la ricorrente, l’orientamento prevalente esclude il passaggio ai soci di pretese incerte, illiquide o non quantificabili, che difficilmente possono essere incluse nel bilancio di liquidazione. Nel caso di specie, il bilancio non riportava crediti in contenzioso, e all’ex socio era stato assegnato solo un credito specifico nei confronti di un’altra società.
Con il terzo motivo, la ricorrente contesta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sostenendo che ciò abbia impedito un contraddittorio effettivo sul merito e sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Secondo la ricorrente, la sentenza ha scelto una modalità di calcolo dei saldi senza affrontare altri rapporti rilevanti e senza considerare eccezioni di prescrizione, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Inoltre, non sono stati indicati i singoli rapporti di conto, né valutati i contratti mancanti, limitando la possibilità di eccepire la prescrizione e di determinare correttamente le rimesse solutorie.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, i controinteressati lamentano che la sentenza impugnata non abbia accolto la loro domanda di accertamento del saldo creditore del conto corrente. Sostengono di avere interesse a tale accertamento, che dimostrerebbe l’assenza di debiti nei confronti dell’istituto bancario.
Contrasto giurisprudenziale
In passato, alcune pronunce avevano ritenuto che la mancata inclusione dei crediti nel bilancio di liquidazione comportasse una presunzione di rinuncia tacita, estinguendo automaticamente i diritti della società e impedendo ai soci di agire in giudizio. Al contrario, orientamenti più recenti sostengono che la cancellazione non estingue automaticamente i crediti: questi si trasferiscono ai soci, salvo che sia provata una remissione del debito chiara e comunicata al debitore.
Il contrasto giurisprudenziale nasce dal diverso peso attribuito alla mancata iscrizione in bilancio e al comportamento dei liquidatori. La Corte ha sottolineato che la presunzione di rinuncia non può fondarsi sul semplice silenzio o sull’omissione contabile, ma richiede una manifestazione inequivocabile di volontà da parte del creditore. In assenza di tale prova, la regola generale è la sopravvivenza dei crediti, con conseguente onere a carico di chi contesta la pretesa di dimostrare l’avvenuta rinuncia.
Principio di diritto della sentenza
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito il seguente principio:
«L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito».
Onere della prova e rinuncia al credito
In altre parole, la semplice cancellazione della società non implica automaticamente la rinuncia ai crediti, e questi possono essere fatti valere dai soci, a meno che non sia dimostrata una rinuncia chiara e debitamente comunicata.
L’onere di allegare e provare la remissione spetta a chi intende far valere l’estinzione del credito:
- Il debitore deve fornire prove concrete che il socio o ex creditore abbia rinunciato al credito.
- La rinuncia può essere espressa o risultare da comportamenti incompatibili con la volontà di far valere il credito.
- Essendo un atto recettizio, la rinuncia deve essere comunicata al debitore, che ha la possibilità di accettarla o rifiutarla entro un tempo ragionevole.
In sostanza, non è il socio a dover dimostrare il credito, bensì il debitore che intende opporsi.
Implicazioni pratiche
La decisione della Cassazione ha effetti concreti per diversi soggetti:
- Soci di società estinte: possono continuare azioni legali già avviate dalla società e rivalersi sui crediti residui, anche se non erano stati indicati nel bilancio di liquidazione.
- Controparti (banche, fornitori, clienti): non possono più considerare automaticamente chiuso un contenzioso a seguito della cancellazione della società; dovranno provare la rinuncia al credito per opporsi.
- Gestione della liquidazione: le imprese in liquidazione devono prestare maggiore attenzione a eventuali crediti pendenti e valutare come gestirli prima della chiusura definitiva.
Il principio enunciato dalla Cassazione Sezioni Unite 16 luglio 2025 n. 19750 tutela il patrimonio residuo della società e garantisce ai soci e ai creditori maggiori strumenti per far valere i propri diritti.
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30 Settembre 2025
New Italian Law on Artificial Intelligence
On 23 September 2025 the Italian Parliament definitively approved Law No. 132 which contains a comprehensive legal framework on artificial intelligence, in line with the principles of the AI Act (EU Reg. 2024/1689).
In particular, Law No. 132 regulates the following sectors which would be highly impacted by AI:
• Data protection, media, press and communication to the public in general;
• National security and cybersecurity;
• National Health System and scientific research;
• Employment relationships, including liberal professions;
• Justice and rules of law.
Law No. 132 also provides for the establishment of a national authority on AI and delegates the government to procure funds and investments for the development of national champions of AI incorporated and/or active in Italy.
All judicial disputes concerning AI shall be attributed to the exclusive competence of the specialised business courts.
Italian judicial system shall be authorized to exploit AI provided that the interpretation of the law, the application of legal rules and regulations as well as any judicial decision shall be exclusively reserved to judges.
With particular reference to the use of AI in the legal profession, Law No. 132 states that lawyers are entitled to avail themselves of AI systems as a support and instrument of their activities, provided that any information relating to the use of AI in the exercise of the profession is communicated to the client in a clear, simple and comprehensive way in order to preserve the fiduciary relationship.
Law No. 132 further introduces new criminal sanctions applicable to conduct perpetrated through AI, such as market and/or stock manipulation and agiotage. Moreover, Law No. 132 provides a new crime to punish anyone who publishes or distributes false images, videos or the voice of a person without his/her consent through AI systems in order to mislead others and cause harm to the affected person.
Chiara Mantelli, Salary Partner
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12 Settembre 2025
Si può rinunciare alla proprietà immobiliare. Le Sezioni Unite della Cassazione lo confermano.
Con la Sentenza n. 23093 depositata l’11/8/2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate su due rinvii pregiudiziali aventi ad oggetto l’identificazione dei limiti di ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà su beni immobili.
La decisione in commento è di grande interesse, in quanto ha una rilevante portata innovativa, escludendo, in conclusione di un articolato iter motivazionale, che l’atto di rinuncia alla proprietà immobiliare, possa essere soggetto a qualsivoglia sindacato giudiziale di validità.
Il fenomeno sociale sotteso alla decisione della Cassazione
La pronuncia in esame risponde all’incertezza della giurisprudenza che si è trovata a decidere di casi in cui il proprietario di un immobile dismetta il proprio diritto dominicale, tramite un atto unilaterale abdicativo, in quanto il bene di cui è titolare è produttivo esclusivamente di costi ed ha un valore economico risibile.
Ciò, ai sensi dell’art. 827 c.c., comporta l’acquisto dell’immobile da parte dello Stato, con conseguente assunzione dei costi ad essi relativi da parte della collettività.
Per tale ragione un diffuso orientamento giurisprudenziale riteneva che la legittimità dell’atto di rinuncia fosse suscettibile di un sindacato di validità giudiziale, fondato sulla sua meritevolezza, ovvero sulla liceità della causa o dei motivi, ovvero in punto di abuso del diritto.
La motivazione della sentenza
La Suprema Corte prende in considerazione i diversi istituti che sono stati al centro del dibattito giurisprudenziale in merito all’individuazione del perimetro di validità dell’atto di rinuncia alla proprietà di un immobile ed in particolare:
- il vaglio di meritevolezza / liceità della causa;
- illliceità del motivo;
- frode alla legge o nullità per contrasto con il divieto di abuso del diritto.
La Cassazione ritiene che tutti i precedenti rimedi invalidanti non siano praticabili in relazione all’atto di rinuncia alla proprietà immobiliare, in quanto essa trova causa in sé stessa e non nell’atto dell’altro contraente cui è destinata e quindi soddisfa anche il controllo di meritevolezza dell’interesse perseguito.
Inoltre, prosegue la Corte: “Consistendo la rinuncia abdicativa alla proprietà in un atto di esercizio del dominio realizzatore dell’interesse patrimoniale protetto dalla relazione assoluta di attribuzione tra soggetto e bene, essa non si presta ad un impiego come strumento diretto ad eludere norme imperative per ottenere un risultato vietato dalla legge, né può pensarsi finalizzata esclusivamente al perseguimento di scopi riprovevoli ed antisociali”.
I giudici di legittimità all’esito delle argomentazioni sopra richiamate per il caso in cui il proprietario eserciti il potere abdicativo della proprietà in funzione antisociale lascia aperta la strada della valutazione secondo i canoni della responsabilità civile.
I principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite
La Cassazione, in conclusione dei propri ragionamenti, enuncia i seguenti principi di diritto: “La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare “trova causa”, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un “altro contraente.
Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un “fine egoistico”, non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per “motivi di interesse generale”. Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato”.
La sentenza in commento riconosce, quindi, che la dismissione della proprietà immobiliare, con conseguente acquisto da parte dello Stato è sempre valida, rappresentando una modalità di esercizio del diritto di proprietà e come tale lecito, anche se animata da un ‘fine egoistico’, quale può essere quello di liberarsi di costi che vengono a trovarsi sostenuti dalla collettività.
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